IN POCHE PAROLE …

E’ ammessa la richiesta di chiarimenti per risolvere dubbi su elementi essenziali dell’offerta tecnica e su quella economica


Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02 febbraio 2021, n. 1225, Pres. Garofoli, Est. Pescatori


La stazione appaltante può attivare un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’, al fine di risolvere dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta.

I chiarimenti acquisiti devono essere finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione dell’offerta tecnica ed economica ed a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità.


A margine

L’impresa seconda classificata ricorre al Tar contro l’aggiudicazione di una gara per forniture medicali ortopediche.

Il Tar Campania, con sentenza n. 4540/2020, accoglie il ricorso con riferimento al possesso del requisito “della acquisizione in scopia pulsata ad alta dose ed elaborazione delle immagini con corrente massima non inferiore a 100mA”, ritenendo illegittima l’integrazione fornita dalla contro-interessata aggiudicataria nei chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante, per aver reso una dichiarazione difforme da quella resa in sede di presentazione dell’offerta tecnica.

Pertanto l’impresa inizialmente aggiudicataria si appella al Consiglio di Stato contestando a sua volta i chiarimenti forniti dalla società seconda classificata in relazione alla propria offerta economica, accolti dalla stazione appaltante.

In particolare l’appellante ritiene non conforme a diritto la tesi dell’errore materiale. A supporto di questa posizione richiama le disposizioni con le quali il disciplinare di gara commina con la massima sanzione dell’esclusione sia per la mancata inclusione nell’offerta economica della garanzia full risk per 48 mesi, sia, in termini più generali, ogni altra ipotesi di difformità dell’offerta dalle prescrizioni di minima.

La sentenza – Il Consiglio di Stato respinge l’appello evidenziando che le indicazioni contenute nell’offerta economica della impresa certamente contengono delle incongruenze rispetto all’indicazione sulla durata della garanzia e tipologia di contratto considerata, ma l’eccentricità del secondo dei due dati (noleggio in luogo di fornitura) è tale da rendere del tutto manifesta l’erroneità della compilazione del testo e, quindi, ampiamente plausibile la tesi dell’errore materiale seguita dal primo giudice.

A corroborare definitivamente la fondatezza delle conclusioni accolte dal primo giudice soccorre, infine, l’indirizzo interpretativo, di recente ribadito dal Consiglio di Stato, che rinviene nel sistema normativo degli appalti pubblici la possibilità, in relazione all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di attivare da parte della stazione appaltante un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’, utile per risolvere dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020).

Nel caso di specie, il “soccorso procedimentale” non avrebbe violato i segnalati limiti di ammissibilità, posto che il chiarimento utile a dirimere il dubbio non avrebbe costituito una modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, né vi avrebbe apportato dati correttivi o manipolativi, ma si sarebbe limitato a confermare la portata di elementi già in essa contenuti, ovvero a fornire riscontro della “svista” occorsa nella compilazione dell’offerta economica.

Lo stesso disciplinare di gara ha contemplato la “facoltà della stazione appaltante”, al di fuori delle ipotesi di soccorso istruttorio, di “invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati” (punto 13, sub “Soccorso istruttorio”, ultimo periodo), sicché anche da questo punto di vista nulla ostava alla soluzione, a mezzo di chiarimento, dell’impasse dubitativa.

Il Consiglio di Stato rigetta quindi il ricorso.

di Simonetta Fabris


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