La comunicazione che l’impresa “non è vincitrice della gara” non determina la piena conoscenza dell’esito della gara”.
Anche alle concessioni di servizi ad offerta economicamente vantaggiosa si applica l’art. 84, c.10, del Codice dei contratti sul momento in cui deve essere nominata la commissione esaminatrice (CdS,A.P., sentenza n.13 del 2013).
Consiglio di Stato, sez. VI, 14 marzo 2014, n. 1296, Pres. G. Severini, Est. V. Lopilato
Il fatto
La sentenza qui commentata si riferisce ad un appalto pubblico relativo ad un servizio di somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici, bandito da un Liceo scientifico, ma i princìpi stabiliti dal Consiglio di Stato valgono anche per gli appalti banditi dagli Enti locali.
Alla gara bandita da questo Liceo Scientifico avevano partecipato due Imprese, A e B, e l’appalto è stato aggiudicato alla Società A. La Società B ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendone l’illegittimità.
Anche l’Amministrazione si è costituita in giudizio, affermando che il ricorso della Società B era tardivo, perché a questa Società era stato comunicato “di non essere aggiudicataria della gara”, ed il ricorso era stato proposto 60 giorni dopo di questa comunicazione. Il Tar ha accolto il ricorso, ma l’Amministrazione ha proposto appello, riproponendo – tra l’altro – l’argomento della tardività del ricorso. Il Consiglio di Stato ha però respinto l’appello con una persuasiva motivazione.
La sentenza
I giudici del Consiglio di Stato hanno così argomentato:
1) La comunicazione all’Impresa B, che essa “non era vincitrice di gara” è generica, e non consentiva a questa Impresa la piena conoscenza, necessaria per calcolare la decorrenza del termine per l’impugnazione;
2) Nella comunicazione mancavano gli estremi del provvedimento, e non si poteva acquisire la piena conoscenza di tutto il procedimento;
3) Alle concessioni di servizi si applicano i princìpi generali relativi ai contratti pubblici, specie quelli di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;
4) L’Impresa non ha avuto la piena conoscenza del provvedimento, e viene quindi a cadere la censura sulla tardività del ricorso;
5) In conseguenza l’appello deve essere respinto.
La valutazione
La sentenza ha valutato un caso particolare di “piena” conoscenza del provvedimento, che – nel caso dei pubblici appalti – non si realizza con la comunicazione che una concorrente “non è risultata vincitrice della gara”. E’ invece necessario che il provvedimento sia completato con tutti gli elementi di conoscenza, tra i quali l’indicazione della concorrente che è risultata vincitrice.
Vittorio Italia