L’intervenuta modifica della commissione di gara risulta legittimamente operata laddove correlata ad esigenze di rapidità e continuità dell’azione amministrativa ovvero resa necessaria da trasferimento o mobilità dei dipendenti componenti la Commissione medesima.

Tar Lazio, Roma, sede giurisdizionale, sez. I, sentenza 02 dicembre 2016, n. 12069, Presidente Perna, Estensore Cicchese

Nella vicenda, un’ATI chiede l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, disposto da una stazione appaltante a favore di altro operatore economico, dei lavori di adeguamento di una strada statale.

Tra le censure mosse, la ricorrente lamenta l’avvenuta sostituzione del presidente della Commissione e del responsabile del procedimento in corso di svolgimento della procedura, con conseguente lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, in violazione dell’articolo 2 del d. lgs. n. 163 del 2006.

Sul punto, il Tar ritiene è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale espresso in sede cautelare nella ordinanza n. 5935/2016, secondo cui l’intervenuta modifica della commissione di gara risulta legittimamente operata laddove correlata ad esigenze di rapidità e continuità dell’azione amministrativa ovvero resa necessaria da trasferimento o mobilità dei dipendenti componenti la Commissione medesima (Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 753).

In tal senso, si veda anche anche il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 25 febbraio 2013 n. 1169, secondo cui: “non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto; invero, tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni. Deve quindi ritenersi che i membri delle commissioni di gara possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400), configurandosi la sostituzione come un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2009, n. 6872)”.

Per questo e per gli altri aspetti trattati, il Tar ritiene il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti infondati e li respinge.

di Simonetta Fabris


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