IN POCHE PAROLE…

La stazione appaltante non è tenuta a motivare  la decisione di avvalersi della riduzione dei termini procedimentali, in relazione alle procedure ordinarie, previste dal c.d. decreto semplificazioni.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 gennaio 2023, n. 392 – Pres. Lotti, Est. Rovelli


Il decreto semplificazioni prevede “de plano”, sino al 30 giugno 2023, in relazione alle procedure ordinarie, le riduzioni dei termini procedimentali di cui agli articoli 60 comma 3, dispensando la stazione appaltante della motivazione delle ragioni di urgenza, che si considerano, comunque, sussistenti.

Tale norma lascia alle stazioni appaltanti la più ampia discrezionalità circa il suo utilizzo.

A margine

Il caso Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di un “Servizio aereo regionale mediante l’impiego di elicotteri per attività di prevenzione, estinzione incendi boschivi e ricognizione aree boscate da eseguirsi nel territorio regionale” un’impresa ricorre al Tar lamentando dapprima gravi criticità che impediscono la presentazione dell’offerta e impugnando poi il provvedimento di aggiudicazione a favore della contro interessata.

In esito al rigetto del ricorso (sentenza Tar per la Calabria n. 2034/2021). l’impresa si appella al Consiglio di Stato per contestare, tra l’altro, il termine ridotto di presentazione delle offerte fissato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 76/20, rendendo in concreto impossibile la predisposizione dell’offerta e determinando, come conseguenza, il risultato di impedire la partecipazione alla gara degli operatori del settore elicotteristico.

La sentenza

Il Consiglio di Stato respinge il motivo di ricorso evidenziando che la stazione appaltante si è semplicemente avvalsa della facoltà (potere) di ridurre i termini per motivi di urgenza quale potere previsto dall’art. 8 comma 1 lett. c) del d.l. n. 76/20, convertito in L. 120/2020 che recita: “c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;(…)”.

Si tratta di una delle disposizioni acceleratorie delle procedure previste dal c.d. “d.l. semplificazioni” contenuta nell’art. 8 rubricato, appunto, “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” in vigore dal 1 giugno 2021.

E’ una norma attributiva di potere che lascia alle stazioni appaltanti la più ampia discrezionalità circa il suo utilizzo e che in questo caso non sconta alcuna delle criticità che sono state evidenziate dall’appellante. In particolare, sul punto si osserva che:

a) il bando di gara è stato pubblicato il 9 giugno 2021, a ridosso della stagione estiva;

b) era urgente aggiudicare un servizio di prevenzione ed estinzione d’incendi boschivi prima che trascorresse la stagione estiva come valutazione di comune buon senso;

c) altrettanto di comune buon senso è ritenere che il gestore uscente fosse semmai facilitato a presentare un’offerta che non presentava alcuna significativa difficoltà, al contrario di quello che è stato rappresentato, peraltro in modo del tutto generico.

Sulla riduzione dei termini per l’offerta Il decreto semplificazioni sino al 30 giugno 2023 prevede “de plano” in relazione alle procedure ordinarie, le riduzioni dei termini procedimentali di cui agli articoli 60 comma 3, dispensando la stazione appaltante della motivazione delle ragioni di urgenza, che si considerano, comunque, sussistenti.


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