Il dirigente legittimato a manifestare la volontà della PA, approvando il bando di gara pubblicato dal RUP, ratifica l’atto, sanando il vizio di incompetenza.

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, sentenza 12 ottobre 2017, n. 279, Presidente Tramaglini, Estensore Balloriani

A margine

Nella vicenda, un Comune dispone l’annullamento degli atti relativi alla gara per l’affidamento della concessione dell’impianto sportivo comunale per contrasto tra il bando di gara e il capitolato e in quanto l’avviso di gara era stato adottato dal responsabile del procedimento che aveva solo funzioni istruttorie e non era legittimato ad adottare l’atto finale, e non dal dirigente competente.

Pertanto, l’unica società ammessa alla gara propone ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’atto di autotutela e della nuova gara successivamente indetta e, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale

Il Tar ritiene il ricorso fondato.

In particolare, il giudice ritiene che la ragione, addotta dall’Amministrazione, del contrasto tra quanto affermato nell’avviso pubblicato e quanto nella delibera a contrarre, si manifesta illegittima perché, sul piano della tutela dei terzi, come noto, nel caso di contrasto tra bando e capitolato prevale il bando o “avviso di gara”.

Sul piano della relazione tra i due atti, si tratta poi di un mero adeguamento alla disciplina vigente – cioè al regolamento comunale sopravvenuto e alla normativa del codice degli appalti – e ciò quindi non altera affatto in modo sostanziale la corrispondenza tra avviso e determina a contrarre.

Sul vizio di incompetenza, il giudice rileva inoltre che, come ammesso dalla stessa Amministrazione, il dirigente legittimato a manifestare la volontà della PA, ha “approvato”, con propria determinazione, l’avviso pubblicato dal responsabile del procedimento e, come noto, la ratifica sana il vizio di incompetenza (Tar Firenze, sez. III, sent. 13 gennaio 2015, n. 25).

In particolare, nell’atto di ratifica in esame:

  • è presente il riferimento espresso all’atto ratificato e all’autorità che lo ha adottato e, attraverso l’uso del termine approvazione, appare evidente la volontà di eliminare il vizio di incompetenza;
  • risultano menzionate anche le ragioni di interesse pubblico che hanno giustificato l’adozione dell’atto ratificato nonché la volontà di produrre i medesimi effetti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza, 22 dicembre 2014, n. 6199).

Pertanto il provvedimento di autotutela è illegittimo e il ricorso è accolto.


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