IN POCHE PAROLE …

I CAM17 sono esigibili solo dall’appaltatore al momento della stipulazione del contratto.

Tar Campania, Napoli, sez. II, sentenza 8 marzo 2021, n. 1529, Pres. Est. Corciulo


Nelle procedure di gara i CAM non possono essere qualificati come requisiti di partecipazione né come requisiti di esecuzione

I CAM17 non sono esigibili in capo al concorrente ma solo in capo all’appaltatore al momento della stipulazione, essendo solo tale soggetto colui che deve assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tuttavia, se i CAM sono stati qualificati nella gara come elementi essenziali dell’offerta, la stazione appaltante deve verificare  l’osservanza dei criteri ambientali minimi relativamente ai beni oggetto di offerta 


A margine

La ditta seconda classificata del lotto n. 2 di una gara, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi presso un Dipartimento universitario, propone ricorso contro l’aggiudicazione contestando le modalità di applicazione dei CAM per gli arredi per interni di cui al Decreto ministeriale 11 gennaio 2017.

In particolare l’impresa afferma la violazione del predetto decreto che, quanto alla verifica di conformità dei prodotti ai CAM, impone specifici documenti (di cui ai punti da 3.2.1 a 3.2.12 su contenuto di composti organici volatili e prodotti vernicianti), mentre nella gara in esame, la stazione appaltante si è limitata ad esaminare una dichiarazione di impegno del concorrente e certificati con allegati riassuntivi non corrispondenti alla documentazione puntualmente prevista nel citato decreto ministeriale

La sentenza

Il Tar osserva che i criteri ambientali minimi non possono essere qualificati come requisiti di partecipazione dal momento che questi afferiscono al concorrente, sia in quanto operatore economico (cd. requisiti generali), sia quale imprenditore del settore (cd. requisiti speciali).

Non possono nemmeno essere qualificati come requisiti di esecuzione in quanto questi ultimi costituiscono condizioni soggettive ed oggettive dell’appaltatore, previsti al fine di assicurare il puntuale adempimento di obbligazioni inerenti al contratto pubblico per cui è stata indetta gara; in tal senso, essi sono pertanto esigibili non in capo al concorrente, e quindi fin dal momento della gara, ma solo dall’appaltatore ed al momento della stipulazione, essendo solo tale soggetto colui che deve assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’esigenza di una verifica successiva alla conclusione della gara è ascrivibile ad esigenze di economia procedimentale. Infatti, costituirebbe un onere eccessivo imporre a chi è semplice concorrente il possesso di condizioni e requisiti che si rivelerebbero privi di concreta utilità in caso di mancata aggiudicazione; in tal senso, in giurisprudenza si è ritenuto adeguato imporre al concorrente in fase di partecipazione il mero impegno all’acquisizione di mezzi e beni necessari per l’eventuale esecuzione del contratto.

Nel caso in esame, tuttavia, i CAM sono stati qualificati come elementi essenziali dell’offerta, come caratteristiche qualitative che devono essere possedute dalle cose oggetto di fornitura (nel caso di specie arredi ed attrezzature) che, sebbene appartenenti ad un genus, devono essere identificate, presentate e comprovate come qualitativamente idonee dal punto di vista del soddisfacimento dei criteri ambientali minimi.

Da tali considerazioni discende l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato, e il suo consequenziale annullamento, per non avere la stazione appaltante preventivamente verificato l’osservanza dei criteri ambientali minimi relativamente ai beni che hanno costituito oggetto di offerta da parte della contro interessata.

Il ricorso viene accolto con obbligo della stazione appaltante di procedere alla rinnovazione del procedimento di aggiudicazione a favore della contro interessata, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di partecipazione e dei criteri ambientali minimi nella sua offerta ovvero di aggiudicazione in favore di altro concorrente.

di Simonetta Fabris


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