Il termine per la ricezione delle offerte non può essere prorogato discrezionalmente dalla stazione appaltante tantomeno se su espressa richiesta di uno specifico operatore.

Tar Toscana, Firenze, sez. I, sentenza 19 agosto 2020, n. 1007, Presidente Atezeni, Estensore Gisondi

A margine

Un concorrente di una procedura negoziata per la fornitura di compressori ad aria per gli impianti di alcune spiagge comunali, impugna l’aggiudicazione finale dalla gara contestando l’operato della stazione appaltante (impresa pubblica che opera nei settori speciali) che, in prossimità dello spirare del termine per la presentazione delle offerte (20 minuti prima) entro il quale era pervenuta solo l’offerta della ricorrente, ne aveva disposto la proroga, consentendo ad altra impresa di partecipare e di essere, da ultimo, dichiarata aggiudicataria.

La difesa della stazione appaltante afferma che l’art. 79 del codice del contratti, nella parte in cui stabilisce le ipotesi in cui è ammessa la proroga del termine per la presentazione delle offerte, non sarebbe applicabile agli appalti sotto soglia indetti da imprese pubbliche che operano nei settori speciali i quali, a mente dell’art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, sarebbero disciplinati esclusivamente da appositi regolamenti da adottarsi in conformità dei principi del Trattato UE in materia di concorrenza.

La sentenza – Il Tar condivide la prospettazione della ricorrente sulla violazione dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 e del principio della par condicio evidenziando che la fissazione di un termine per la presentazione delle offerte risponde al fondamentale principio della parità di trattamento che costituisce la base della disciplina concorrenziale. In difetto di tale termine sarebbe rimesso alla stazione appaltante stabilire discrezionalmente quando il numero di offerte prevenute appaia idoneo a garantire un confronto concorrenziale sufficientemente ampio.

La necessaria presenza di un termine finale sottrae, invece, alla disponibilità dell’Amministrazione tale apprezzamento imponendole di stabilire a priori e in modo oggettivo il lasso temporale entro il quale le offerte devono pervenire a garanzia della trasparenza e al fine di evitare possibili favoritismi.

La medesima ratio sta alla base della tassatività dei motivi per i quali il termine in discorso non può essere discrezionalmente prorogato tantomeno se su espressa richiesta di uno specifico operatore.

Invero, l’ottantunesimo considerando della Direttiva 24/2014 (da cui l’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 trae le mosse) configura la proroga quale strumento finalizzato ad assicurare agli operatori economici un termine sufficiente per la elaborazione delle offerte qualora siano state apportate modifiche significative agli atti di gara.

Tale norma, diversamente da quanto afferma la stazione appaltante, non configura un obbligo parallelo ad una presunta facoltà di prorogare il termine in discorso per motivi discrezionalmente individuati dalla p.a., ma postula invece proprio l’assenza di una siffatta non regolamentata facoltà, stabilendo i presupposti obiettivi ricorrendo i quali la posticipazione della presentazione delle proposte può ritenersi ammissibile.

Pertanto il ricorso è accolto e l’aggiudicazione annullata.

 Simonetta Fabris


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