Il quesito – con il parere 1250 del 24.3.2022 il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha risposto al quesito in relazione possibilità della stazione appaltante di pagare separatamente mandataria e mandanti nel caso di partecipazione ad una procedura di gara di un R.T.P. o A.T.I.
La risposta – nel merito, il servizio ricorda che l’art. 48, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede il conferimento al mandatario della “rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto”. Ciò porta spesso a ritenere che il pagamento delle fatture debba essere fatto unicamente nei confronti del mandatario.
Tuttavia, si ricorda che la specificazione contenuta nel successivo comma 16 dell’art. 48, prevede che : “II rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.
Tale previsione, ad avviso del servizio, può consentire alla Stazione appaltante di prevedere il pagamento diretto dei mandanti. L’atto costitutivo del raggruppamento conterrà a tal fine un mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti.
Si rammenta che la fattispecie prospettata è stata prevista anche in una circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze (Circolare 8 ottobre 2009, n. 29, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2009, n. 246), con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di pagamenti da parte delle p.a. contenute nell’articolo 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, cui ha dato attuazione il Decreto 18 gennaio 2008, n. 40.
In particolare, la circolare precisa che la verifica di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 “va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna…e tale soluzione è valida sia nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla mandataria che riscuote in nome e per conto della mandante , sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito.”
Resta fermo che la liquidazione delle fatture ai componenti il raggruppamento dovrà avvenire contemporaneamente e solo a seguito dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti per il raggruppamento dal mandatario con la sottoscrizione del contratto.
Infine, la modalità del pagamento diretto ai mandanti deve essere espressamente prevista nell’atto costitutivo del raggruppamento.