I criteri che determinano l’attribuzione dei punteggi devono essere pubblicizzati nel bando di gara o nella lettera di invito.

Il mero rinvio della lex specialis alla disciplina regolatrice della piattaforma telematica utilizzata non è idoneo a colmare la lacuna in quanto il manuale della piattaforma prevede una pluralità di formule matematiche utilizzabili per assegnare il punteggio all’offerta economica.

Tar Toscana, sez. I, sentenza 27 novembre 2019, n. 1617, Presidente Atzeni, Estensore Gisondi

A margine

In esito ad una gara indetta da un Comune, da svolgersi tramite piattaforma telematica regionale e da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di alcuni lavori di ristrutturazione, una concorrente ricorre al Tar contestando la formula matematica della “proporzionalità inversa” utilizzata per l’assegnazione del punteggio economico.

Tra le altre cose, la ricorrente lamenta la mancata pubblicizzazione della formula, la quale non sarebbe stata individuata nemmeno per relationem dal bando, posto che il mero rinvio agli atti regionali che disciplinano l’uso della piattaforma non sarebbe idoneo ad individuare quali, delle diverse formule previste dal Manuale, l’Amministrazione avrebbe poi utilizzato.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso fondato evidenziando che la ricorrente non poteva impugnare la formula utilizzata dalla commissione in quanto la stessa non era in alcun modo indicata nella lettera di invito.

Il fatto che la lex specialis rinviasse alla disciplina regionale della piattaforma utilizzata non è idoneo a colmare la lacuna in quanto il manuale della piattaforma prevede una pluralità di formule matematiche utilizzabili per assegnare il punteggio all’offerta economica.

Inoltre, nemmeno la circostanza che, nell’area riservata del portale riferita alla gara in oggetto, si facesse riferimento alla formula utilizzata della proporzionalità inversa, non può considerarsi sufficiente.

La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha stabilito che i criteri che determinano l’attribuzione dei punteggi devono essere pubblicizzati nel bando o nella lettera di invito (Corte giustizia UE sez. II, 24/11/2005, n. 331; T.A.R. Napoli, sez. V, 20/04/2018, n. 2639; T.A.R. Lecce, sez. III, 13/09/2013, n. 1928).

Pertanto, i dati contenuti nella pagina del portale non possono surrogare tale fondamentale atto in quanto si tratta di mezzo avente diversa finalità e soprattutto non soggetto alle medesime forme di pubblicità della lex specialis.

Inoltre la lettera di invito rinviava per la sua integrazione alla normativa regionale che regola la piattaforma ma non anche al contenuto informativo delle pagine inerenti la gara che in esso sarebbero comparse.

La ricorrente è stata quindi edotta della formula matematica utilizzata per l’assegnazione del punteggio solo in corso di giudizio.

Ciò viola il fondamentale canone di pubblicità e trasparenza che preside allo svolgimento delle gare pubbliche la cui rilevanza è stata sottolineata anche dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Il ricorso è quindi accolto.

di Simonetta Fabris


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