Forniture – Requisiti speciali – Richiesta di campionatura – Funzione –

Non è quella di integrare l’offerta tecnica, bensì di comprovare capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti – Non è elemento costitutivo ma dimostrativo dell’offerta tecnica.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 8 settembre 2015, n. 4191 – Pres. Romeo, Est. Noccelli


Il caso

Con bando di gara viene indetta una procedura aperta, gestita telematicamente, per l’affidamento del servizio noleggio, lavaggio, ritiro e consegna della biancheria piana, vestiario per il personale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione la seconda in graduatoria promuoveva ricorso avanti al TAR, sollevando svariati motivi di illegittimità ed in particolare la mancata apertura della campionatura in seduta pubblica essendo la stessa elemento essenziale dell’offerta tecnica.

Il Giudice di prime cure con sentenza accoglie il ricorso promosso ritenendo che non è assolutamente in discussione che l’acquisizione della campionatura si avvenuta al di fuori della seduta pubblica, sicché è palese la violazione del principio di pubblicità lamentata dalla parte ricorrente, in quanto, la lex specialis della gara comprendeva i campioni dei prodotti tra gli elementi essenziali dell’offerta.

Avverso la predetta sentenza la società aggiudicataria promuove appello contestando l’intero ragionamento svolto dal primo giudice evidenziando che la campionatura, prevista dall’art. 42, comma 1, lett. l), del d.lgs. 163/2006, non è un elemento costitutivo dell’offerta, ma esplicita una funzione probatoria, quella, cioè, di dimostrare la capacità dei concorrenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in rassegna accoglie l’appello promosso, affermando che la funzione assegnata dall’art. 42, comma 1, lett. l), del d.lgs. 163/2006 alla campionatura non è quella di integrare, essa stessa, l’offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto “campioni”, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione di saggiare e di toccare con mano, se così può dirsi, la bontà tecnica del prodotto offerto, e non può considerarsi parte integrante di essa, per quanto oggetto di valutazione, a determinati fini, da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, inequivocabile ed espressamente stabilita dall’art. 42, comma 1, lett. l), del d. lgs. 163/2006, di fornire la «dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti», per gli appalti di forniture, attraverso la «produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire».

La sola ed esclusiva funzione che la campionatura può avere, è di illustrare, in modo esemplificativo e non tassativo, il contenuto dell’offerta tecnica, comprovando le capacità tecniche dell’impresa concorrente, e quindi di essere, rispetto all’offerta tecnica, un elemento richiesto ad probationem e non ad substantiam, rendendo quest’ultima, in sua assenza, non valutabile.

Conclusioni

Con la pronuncia in rassegna si osserva, dunque, che è netta la distinzione, funzionale ancor prima strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell’offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica.


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