Se i chiarimenti della stazione appaltante non possono valere a modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara per come scolpita nella “lex specialis” è anche vero che, nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l’Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volontà provvedimentale.

Tar Sicilia, Catania, sez. III, sentenza 03.04.2019 n. 720, Presidente Burzichelli, Estensore Leggio

A margine

Il fatto

In seguito ad una procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi di assistenza alla didattica, vigilanza armata e manutenzione impianti, la società seconda classificata impugna davanti al Tar l’aggiudicazione affermando, tra le altre cose, la mancata esclusione della controinteressata per mancanza in capo a quest’ultima dei requisiti di capacità tecnica – professionale richiesti dal disciplinare, avendo dichiarato, quali servizi analoghi a quelli oggetto di gara nel triennio 2015-2017, quasi esclusivamente “servizi di facchinaggio” che ad avviso della ricorrente sarebbero estranei all’oggetto dell’appalto.

La sentenza

Il Tar ricorda che la questione relativa alla valutazione dei servizi di facchinaggio nell’ambito dei servizi analoghi richiesti dalla lex di gara aveva formato oggetto di apposito chiarimento fornito dalla stazione appaltante a seguito di quesito proposto e pubblicato sul sito internet dell’amministrazione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nello specifico, era stato richiesto di chiarire se fosse idoneo a soddisfare il requisito previsto dal Disciplinare di gara (che ha previsto quale requisito di capacità tecnica e professionale: “aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati”) l’avere svolto, nel triennio in questione, “servizi analoghi di ausiliaria/o scolastico (intesi quali attività di assistenza, vigilanza, sorveglianza, custodia e spostamento suppellettili e portierato) e/o servizi analoghi di facchinaggio eseguiti presso strutture pubbliche e/o private di natura civile e/o sanitaria”.

La stazione appaltante aveva chiarito che “…. i servizi di facchinaggio eseguiti presso strutture pubbliche e/o private di natura civile e/o sanitaria, possono essere considerati analoghi a quelli oggetto della procedura di gara di che trattasi…. pertanto sono idonei a soddisfare il requisito di cui al paragrafo 3.5 lett. a) del Disciplinare di gara, con riferimento sia al Lotto 1A sia al Lotto 1B.”.

Ne consegue che, sulla base dei chiarimenti resi dal RUP prima della presentazione delle offerte, i servizi di facchinaggio sono da considerarsi, secondo le previsioni di gara, analoghi a quelli oggetto dell’appalto.

Se è vero, infatti, che i chiarimenti non possono valere a modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella “lex specialis” (Cons. St., sez. V, 8 aprile 2014, n. 1666), è anche vero che, nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l’Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volontà provvedimentale (Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2015, n. 58).

Nel caso in esame, non solo non è ravvisabile alcun conflitto tra il chiarimento al quesito e la disciplina di gara, ma lo stesso, al contrario, si rivela del tutto coerente con l’elencazione delle attività oggetto della gara di cui al Capitolato.

Rileva, inoltre, il Collegio che il chiarimento reso dalla stazione appaltante, ove ritenuto in contrasto con la disciplina di gara, doveva essere oggetto di impugnazione da parte della ricorrente con la proposizione di esplicite censure, laddove l’espressione “nonché i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante”, indicati tra gli atti impugnati, appare del tutto generica, in quanto non corredata da apposita specifica censura, con conseguente inammissibilità del relativo profilo.

L’aggiudicataria ha peraltro dichiarato anche altri servizi analoghi svolti nel triennio, oltre a quelli di facchinaggio, comunque rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto.

Il ricorso è quindi respinto.


Stampa articolo