E’ legittima la clausola del bando che impone ai concessionari di garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti.

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 18 giugno 2013, n. 6096, Pres. A. Scafuri, Est. S.Toschei

Il caso

Un Comune ha pubblicato un bando per l’ affidamento in concessione di alcuni servizi, da svolgersi presso il complesso monumentale del Vittoriano in Roma, tra i quali: accoglienza, informazioni, visite guidate, mostre per eventi, vendita materiale editoriale ed oggettistica, biglietteria e controllo ascensori panoramici, caffetteria. Questo bando è stato impugnato da parte di ditte che operavano nel settore, e tra le varie clausole del bando è stata censurata la cd. “clausola sociale”, che imponeva agli aspiranti concessionari di impegnarsi formalmente a garantire la continuità dei rapporti di lavori in essere. Secondo i ricorrenti, questa clausola produceva un’ inevitabile indeterminatezza del valore dell’ affidamento, dato che non precisava il numero del personale impiegato, e violava anche il principio dell’ autonomia contrattuale, perché disponeva unilateralmente l’ imposizione di un vincolo a contrarre in danno del concorrente che avrebbe prevalso nella selezione, e costituiva un ostacolo alla concorrenza. Ma questa tesi non è stata accolta dal Tar Lazio, che ha  respinto il ricorso.

La sentenza

I giudici del Tar sono pervenuti a questa conclusione sulla base dei seguenti argomenti:

1)   la “clausola sociale” corrisponde ad un protocollo di intesa, sottoscritto il 10 dicembre 2010 fra il Ministero per i beni e le attività culturali e le principali organizzazioni sindacali;

2)   in questo protocollo era stabilito che “ in caso di subentro di un imprenditore ad un altro nella titolarità di una concessione di servizi al pubblico, il subentrante si obbliga a garantire la continuità ei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro;

3) tale clausola è legittima, e corrisponde all’ articolo 41 Cost., che prevede limiti alla libertà di iniziativa economica per “fini sociali”;

4)   la clausola trova riscontro anche nell’ articolo 2, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che subordina il principio di economicità “ai criteri (…) ispirati a esigenze sociali”.

Valutazione della sentenza 

La sentenza, ampiamente motivata anche su questo punto, è da condividere. Anche a livello normativo primario nazionale, le sigenze di conservazione del posto di lavoro, in caso di trasferimento di azienda, sono recepite dall’ articolo 2112 del Codice civile, e la giurisprudenza ha ritenuto che questo articolo si può applicare anche ai casi in cui il trasferimento non deriva da un contratto tra cedente e cessionario, ma da un atto autoritativo della pubblica amministrazione, ed anche dall’ impegno richiesto al nuovo concessionario ad assicurare tale continuità.

Sulla “clausola sociale” di prioritario assorbimento del personale del precedente aggiudicatario, si veda il parere dell`Avcp 41|12 del 23 gennaio 2013 e la giurisprudenza ivi richiamata.

Vittorio Italia


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