Chi contesta la legittimità degli atti di una procedura di gara o di concorso non può basare la sua deduzione solo sulla mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, ma ha l’onere di provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei a far presumere che un’irregolarità abbia avuto luogo. In assenza di tale prova, si può desumere che le operazioni non descritte nel verbale si siano svolte secondo quanto le norme prevedono.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17 agosto 2020, n. 5055, Presidente Lipari, Estensore Tulumello

A margine

Il Tar Campania, con sentenza n. 4464/2019, respinge il ricorso contro l’aggiudicazione di una di una gara per l’affidamento triennale di un servizio di noleggio e sterilizzazione dello strumentario chirurgico indetta da un’ASL proposto da una concorrente che lamenta la violazione e la falsa applicazione della lex specialis, e delle linee Guida n. 3 dell’ANAC in ordine al metodo del confronto a coppie.

In particolare, il collegio evidenzia che dall’esame dei verbali di gara emerge chiaramente che i singoli Commissari hanno dapprima svolto individualmente il confronto a coppie e, successivamente, la Commissione ha provveduto collegialmente allo svolgimento delle ulteriori operazioni per l’assegnazione dei punteggi finali.

La ditta si appella dunque al Consiglio di Stato contestando la sentenza e riaffermando che dalla lettura dei verbali di gara in seduta riservata, non si rinverrebbe alcuna traccia di una precedente attività individuale di valutazione espletata dai singoli Commissari, ma, al contrario, risulterebbe che la Commissione abbia proceduto (collegialmente) all’attribuzione dei punteggi attraverso il metodo del confronto a coppie.

La sentenza

Il collegio respinge il ricorso ritenendo che dal verbale citato sia possibile evincere l’esistenza di una precedente attività di valutazione individuale delle offerte tecniche dei concorrenti operata da ciascun commissario.

Tale circostanza, in particolare, si desume nella parte in cui dà atto che “Il Presidente dichiara aperta la seduta, la Commissione procede nuovamente alla relativa valutazione ed alla conseguente attribuzione dei punteggi, attraverso il confronto a coppie, come prescritto dalla normativa di gara. Si allegano i confronti a coppie di ciascun componente”, oltre che dalla Tabella Riepilogativa, contenente il riepilogo dei punteggi assegnati dai Commissari.

Pertanto la verbalizzazione delle attività svolte non lascia residuare alcun dubbio in merito.

Si rammenta, in relazione ai connotati strutturali della censura in esame, che per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato “Chi contesta la legittimità degli atti di una procedura di gara o di concorso non può basare la sua deduzione solo sulla mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, ma ha l’onere di provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei a far presumere che un’irregolarità abbia avuto luogo. In assenza di tale prova, si può desumere che le operazioni non descritte nel verbale si siano svolte secondo quanto le norme prevedono” (Sez. VI, 02/02/2018, n. 677).

Peraltro, nelle procedure di valutazione delle offerte, la mancata pedissequa indicazione, in ciascun verbale, dei singoli passaggi delle operazioni di voto non può tradursi per ciò solo in un effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando all’insufficienza della verbalizzazione il pregiudizio alla segretezza ed all’integrità delle offerte.

A supporto di tale conclusione si pone l’esigenza di tener conto del “principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che la procedura di gara possa essere integralmente viziata per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, laddove le contestazioni del concorrente, volte a ipotizzare una possibile manomissione o esposizione a manomissione dei plichi, non siano suffragate da circostanze ed elementi, nel caso in esame mancanti, che, su un piano di effettività e di efficienza causale, possano avere concretamente inciso sulla genuinità della selezione” (Consiglio di Stato sez. V, 19/08/2015, n. 3948).

Pertanto l’appello è respinto.

di Simonetta Fabris


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