IN POCHE PAROLE….

E’ necessarioessere in possesso del requisito dell’idoneità professionale per partecipare alle procedure de mantenerlo


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1° giugno 2022, n. 4474 – Pres. Sabatino, Est. Quadri


I requisiti di professionalità prevedendo che i requisiti richiesti (tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento) devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento

Anche in assenza di previsioni del bando volte a favorire l’accesso delle start up iscritte alla Camera di commercio ma non ancora attive, l’impresa non operativa deve essere esclusa per mancanza del requisito di idoneità professionale.

Attraverso la certificazione camerale deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività.


A margine

L’impresa seconda classificata di una procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione per dodici anni di un campeggio di proprietà comunale appella la sentenza del Tar Bologna, n. 937 del 2021 per non avere accolto la censura con cui aveva evidenziato che la società aggiudicataria era stata creata appositamente per la partecipazione alla gara (era stata costituita il data 13 aprile 2021 ed iscritta alla Camera di Commercio il 15 aprile 2021), era inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e lo è rimasta almeno sino all’aggiudicazione della gara e per questo andava esclusa.

Ai fini della dimostrazione di un’idonea capacità professionale non basterebbe, infatti, la mera dimostrazione dell’iscrizione formale alla Camera di commercio, dovendo i concorrenti essere forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto di affidamento, senza che rilevi quanto riportato nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario, che esprimerebbe soltanto potenziali indirizzi operativi, non rilevanti ove l’attività non risulti attivata.

Per la stazione appaltante, l’intenzione chiara e voluta che risultava dalla lex specialis di gara era quella di aprire la concorrenza anche a imprese cosiddette “start up”; la stessa ha previsto infatti che partecipassero anche operatori economici neo-costituti e per di più in assenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ma dotati degli specifici requisiti di professionalità, in considerazione sia del modico valore e della semplice esecuzione dell’affidamento, che consiste nella mera gestione di un camping, che della poca appetibilità della commessa, atteso che il campeggio è situato in zona appenninica, molto remota e non turistica. Richiedere l’attivazione dell’attività sin dall’inizio della procedura sarebbe stato, quindi, discriminatorio proprio per le imprese, come il controinteressato, che avessero voluto costituirsi per l’affidamento in questione, dando inizio ad una nuova attività.

La sentenza

Il collegio accoglie il ricorso ricordando che il disciplinare di gara, con riferimento alla richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio, riprende, sostanzialmente, le previsioni di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, in ordine ai requisiti di professionalità prevedendo che i requisiti richiesti (tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento) devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.

Per la sentenza appellata è sufficiente, ai fini del possesso del requisito, la sola iscrizione alla Camera di Commercio, dunque la mera possibilità di esercitare in astratto detta attività in quanto ricompresa tra quelle elencate nell’oggetto sociale, in quanto “si tratta di gestire un campeggio in zona appenninica, non facilmente raggiungibile, e la stazione appaltante ha scientemente inteso consentire l’accesso alla competizione anche alle imprese neo-costituite, con requisiti di partecipazione non troppo onerosi…”.

Il Collegio non condivide le suddette statuizioni, atteso che, come dedotto dall’appellante, la dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività (oggetto di affidamento) vuol significare che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.

Pertanto, quando occorra dimostrare l’iscrizione per una definita attività (oggetto di affidamento), ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere” (Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508).

Tanto esclude la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata mettendo in evidenza che l’affidabilità dell’impresa è strettamente connessa alla sua attivazione.

In considerazione della ratio sottesa alla previsione dei requisiti di professionalità, che consiste nell’accertare l’effettiva affidabilità dell’operatore economico, le motivazioni volte a favorire l’ingresso nel mercato delle imprese cosiddette “start-up” andavano esplicitate nella lex specialis di gara mediante l’espressa previsione secondo cui l’operatore economico obbligatoriamente iscritto alla Camera di Commercio avrebbe potuto anche non essere attivo, e, cioè, non esercitare ancora l’attività al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, potendo attivarsi in seguito, nel caso di aggiudicazione, prima dell’esecuzione delle prestazioni.

Nella specie, tale espressa previsione non sussiste, risultando, dunque, obbligata l’interpretazione della legge di gara secondo la ratio succitata e la consolidata giurisprudenza amministrativa.


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