Se l’offerta tecnica del raggruppamento temporaneo offerente non individua, quale requisito di idoneità professionale ex art. 4 del DM 263/2016, il giovane professionista dedicato alle attività di progettazione, deve essere esclusa.

Tar Trento, sez. unica, sentenza 02 novembre 2018, n. 242, Pres. Vigotti, Est. Devigili

Il fatto

Un RTP partecipa ad una gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, misura e contabilità con riferimento a lavori di ristrutturazione di un ASP classificandosi secondo.

Lo stesso impugna quindi l’aggiudicazione lamentando:

  1. l’omessa/tardiva iscrizione delle imprese facenti parti del RTP aggiudicatario al casellario delle società di ingegneria presso l’ANAC in violazione dell’art. 6 del DM 263/2016 e della lettera d’invito nonché
  2. il mancato coinvolgimento di giovani professionisti nell’attività di progettazione per aver previsto la partecipazione di questi ultimi solo nella direzione lavori, in ruoli di “ispettori di cantiere” in violazione dell’art. 4 del medesimo DM.

La sentenza

Il Tar esamina dapprima il secondo motivo ritenendolo fondato..

Invero l’art. 4 del DM 263/2016 recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , espressamente richiamato nella lettera di invito, fra i requisiti di idoneità professionale richiesti in capo ai concorrenti per la gara in esame, stabilisce che “ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”.

La norma, rivestente finalità promozionale per consentire la maturazione di una significativa ed adeguata esperienza professionale al giovane professionista, è stata condivisibilmente interpretata ed applicata in termini rigorosi, conformemente alla dizione letterale (“quale progettista”), per l’attività partecipativa del giovane professionista nell’ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria, nel senso che tale partecipazione può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1680; sez. IV, 23 aprile 2015 n. 2048), o comunque dalla effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione (Tar Calabria Reggio Calabria 8.5.2013 n. 268), non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista alla diversa attività di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l’attività di progettazione, ed anzi seguono – in successione – la fase progettuale (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 578).

Ciò posto, il Tar rileva che l’offerta inoltrata dal raggruppamento aggiudicatario prevede sì la presenza di quattro giovani professionisti, coinvolti nella la partecipazione al “team di lavoro” (comunque non nello specifico “team di progetto”), ma nessuno degli indicati nominativi risulta partecipe alla prevista attività (o al team) di progettazione, quest’ultima riservata nell’offerta a professionisti seniores.

Inoltre si riscontra che nella specificazione dell’attività prevista per i giovani professionisti, l’offerta dell’aggiudicatario riserva a questi la “direzione dei lavori, misura e contabilità”, nella qualità di “ispettori di cantiere”, come è infine confermato nella dichiarazione riepilogativa allegata all’offerta, mentre la diversità fra l’attività di progettazione e quella di direzione lavori (nel cui ambito ricade la figura dell’ispettore di cantiere) è confermata dal capitolato d’oneri adottato per la gara in esame.

Sul punto non possono essere condivise le argomentazioni difensive:

né quella amministrazione, basata sulla circostanza secondo cui, in sede di giustificazione dell’anomalia, l’aggiudicataria ha attribuito agli indicati giovani professionisti anche il compito di “assistenti alla progettazione”, posto che con tale successiva dichiarazione verrebbe ad essere inammissibilmente modificata l’offerta in ordine ad un requisito richiesto per la partecipazione alla gara;

né quella sostenuta dalla controinteressata, incentrata sul contenuto sul chiarimento di gara pubblicato dalla Stazione Appaltante, atteso che in questo la stazione appaltante si è limitata a rilevare che nel team di progettazione non è necessario che i giovani professionisti risultino anche firmatari dei progetti, e che gli stessi possono intervenire, oltre che in fase progettuale, anche nella successiva fase esecutiva della prestazione professionale (direzione lavori, misura e contabilità), sicché il chiarimento conferma la necessità di una partecipazione diretta dei professionisti juniores all’attività (e al gruppo) di progettazione, e che la possibilità partecipativa “anche” alla successiva fase esecutiva non esclude la pur sempre necessaria partecipazione al gruppo e all’attività progettuale, con ciò confermando il contenuto precettivo dell’art. 4 del citato DM 263/2016 e l’interpretazione data allo stesso dal sopra riferito insegnamento giurisprudenziale.

Conclusioni

Da ciò deriva che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non ha rispettato il requisito richiesto dall’art. 4 della norma regolamentare, nonché dalla lettera d’invito che, in relazione ai requisiti di partecipazione alla gara, individuava quelli di idoneità professionale, tra cui, per i raggruppamenti temporanei, “il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del citato DM 263/2016”, e dunque doveva essere esclusa, tanto più che la legge di gara non consentiva per l’offerta tecnica la possibilità del soccorso istruttorio.

Per tali ragioni il secondo motivo di ricorso è fondato e con esso l’intero ricorso, da ciò conseguendo assorbite le ulteriori censure e l’annullamento dell’aggiudicazione della gara.

di Simonetta Fabris

 

 


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