E’ giurisprudenza costante quella per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità.

Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, sentenza 18 luglio 2019, n. 9526 – Presidente Graziano, Estensore Lattanzi

A margine

Un’impresa impugna un bando di gara europea, ai sensi del d.lgs. 50/2016, per “l’individuazione di una o più Società di assicurazione, singole o associate in coassicurazione, incluso sindacati assicurativi, con cui stipulare una Convenzione per l’offerta di servizi assicurativi in materia di RC professionale e Tutela Legale agli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi, anche pensionati, ed alle Società di Ingegneria, di professionisti e tra professionisti” ove prevede che i “requisiti di capacità tecnica relativi al servizio di copertura assicurativa devono essere già posseduti alla data di pubblicazione del bando”.

In particolare, la ricorrente ritiene che i requisiti debbano essere posseduti al momento della presentazione delle offerte.

La sentenza

Il collegio ritiene fondata la censura.

Il Tar ricorda che è giurisprudenza costante quella per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 settembre 2017, n. 4470).

Nel caso in esame, la stazione appaltante ha ritenuto che questi debbano essere posseduti già al momento della pubblicazione del bando, senza permettere, in sostanza, che le imprese partecipanti possano dotarsi dei requisiti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante ha giustificato tale scelta ritenendo di aver voluto “selezionare gli offerenti sulla base di un criterio esperienziale …, focalizzando l’attenzione su quegli “operatori economici” che “possiedono le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, come puntualmente prescritto dall’art. 83, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016”.

Tuttavia, tale giustificazione non convince, posto che questo scopo si sarebbe raggiunto allorquando fosse stata prevista la necessità che i requisiti fossero posseduti per un esteso periodo di tempo, con ciò garantendo l’idoneità tecnica delle imprese partecipanti così come desunta dallo svolgimento del servizio in questione per un determinato lasso temporale.

La previsione in esame, al contrario (come evidenziato dalla ricorrente), non permette di valutare l’esperienza professionale, proprio in quanto sarebbe possibile partecipare anche nei casi in cui questi requisiti siano in possesso della partecipante solo da un brevissimo lasso di tempo prima della pubblicazione del bando.

Pertanto il Tar annulla il bando di gara.

di Simonetta Fabris


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