IN POCHE PAROLE….

Nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, se non onsentno di ricostruire la complessiva offerta economica.


Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11 maggio 2022, n. 3725 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Di Matteo


Nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, oppure  siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.

L’operatore economico non può essere escluso per il solo fatto di aver rinvenuto dati economici nella sua offerta tecnica, senza ulteriore verifica della loro capacità di influenzare le determinazioni del seggio di gara.


A margine

L’impresa seconda classificata impugna l’aggiudicazione di una procedura di gara indetta da Consip per l’affidamento del “Servizio Luce 4” sostenendo che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver inserito nella propria offerta tecnica elementi idonei ad anticipare e sintetizzare il contenuto dell’offerta economica, in violazione dell’espresso divieto del disciplinare di gara.

Secondo la ricorrente attraverso “una semplice divisione matematica tra l’importo di saturazione annuo del Lotto (19.470.000 euro/anno) e il numero di punti luce contrattualizzabili indicato (105.000 punti luce per lo scenario 1 e 120.300 punti luce per lo scenario 2)” sarebbe stato possibile “ricavare agevolmente il Canone Medio annuo (CM) che notoriamente rappresenta un indice sintetico chiaramente indicativo del tenore assoluto dell’offerta economica in termini di euro/punto luce” ossia “il prezzo a punto luce” ipotizzato per ciascuno di tali contesti, come da relativa relazione tecnica versata in atti.

Il Tar Lazio, con sentenza del 12 marzo 2021, n. 3062, respingeva il ricorso ritenendo che le indicazioni fornite dalla contro interessata nella sua offerta tecnica non integrassero elementi predettivi della sua offerta economica, considerato che la lex specialis di gara non assumeva affatto a parametro di elaborazione dell’offerta economica il “prezzo del punto luce”, ma richiedeva un’indicazione parcellizzata dei prezzi delle singole componenti del servizio e la formulazione di una pluralità di ribassi, per cui era del tutto impossibile risalire ad essi sulla base della sola conoscenza dell’unico importo medio complessivo di ricavo.

In sostanza, il “canone medio annuo” non poteva essere considerato in grado di rivelare alcun elemento proprio dell’offerta economica e l’esplicitazione da parte della contro interessata del “numero di punti luce contrattualizzabili” aveva quale unico scopo di dimostrare – come era richiesto dalla lex specialis di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico – la conoscenza della domanda potenziale ipotizzabile nel lotto di riferimento e la capacità del concorrente di fornire risposta.

Pertanto l’impresa si appella al Consiglio di Stato.

La sentenza

Il Collegio ritiene il ricorso infondato ricordando che la prima regola applicativa del principio di segretezza dell’offerta economica è costituita dal divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica al fine di evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche – da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica – la commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e dire preferibile l’offerta di un operatore anche se, per ragioni tecniche, meriterebbe di essere postergata ad altra.

Tuttavia, nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 703), purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609; V, 13 giugno 2016, n. 2530).

Pertanto, l’operatore economico non può essere escluso per il solo fatto di aver rinvenuto dati economici nella sua offerta tecnica, senza ulteriore verifica della loro capacità di influenzare le determinazioni del seggio di gara, poiché, altrimenti, non sarebbe data applicazione al principio di segretezza dell’offerta economica, ma piuttosto verrebbe introdotta una nuova clausola di esclusione in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall’art. 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici.

Da quanto sopra, il giudice di appello conferma la sentenza di primo grado. Infatti, nel caso in esame, i concorrenti erano tenuti ad elaborare una serie di dati nessuno dei quali riconducibile all’unità di valore costituita dal “punto/luce” che, di regola, riflette il solo costo (di materiali e manodopera) per l’installazione (modifica/manutenzione) di un singolo punto/luce in un dato impianto.

Ne segue che, anche conoscendo il “prezzo a punto/luce”, la commissione non avrebbe in alcun modo potuto prospettarsi il valore dell’offerta economica della contro interessata.

Tale considerazione non è stata contrastata in maniera efficace dall’appellante che non ha riferito come dalla conoscenza del “prezzo a punto/luce” sarebbe stato possibile immaginare il corrispettivo richiesto nella offerta economica per l’esecuzione dello specifico servizio in affidamento.

Pertanto, si può affermare che la conoscenza del “prezzo a punto/luce” non aveva capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice poiché non permetteva di ipotizzare quale sarebbe stato il contenuto dell’offerta economica.

 


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