IN POCHE PAROLE….
La busta contenente l’offerta tempo deve essere inserita nell’offerta economica.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 luglio 2021, n. 5463, Pres. Barra Caracciolo, Est. Fantini
La riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, costituiscono elementi di valutazione di carattere economico.
E’ illegittima, pertanto, la previsione della lex specialis che richiede l’inserimento all’interno della busta tecnica di elementi utili a valutare l’offerta tempo, per violazione del principio di segretezza delle offerte secondo cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dell’offerta tecnica elementi di valutazione di carattere automatico.
A margine
La ditta seconda classificata impugna l’aggiudicazione di un appalto di lavori di adeguamento sismico di una scuola affermando che la stazione appaltante non ha attribuito alcun punteggio alla sua offerta tecnica in relazione al criterio “C-Riduzione in giorni sul tempo di esecuzione”, avendo inserito la dichiarazione sul ribasso temporale all’interno della busta recante l’offerta economica e non in quella tecnica.
Il Tar Basilicata, con sentenza n. 703/2020, respinge il ricorso affermando che il disciplinare di gara ha qualificato il criterio in questione univocamente come elemento di valutazione dell’offerta tecnica e ritenendo legittima la scelta della stazione appaltante di non attribuire alcun punteggio all’offerta tecnica della ricorrente stante l’indisponibilità – all’interno della busta contenente l’offerta tecnica – di qualsivoglia elemento utile ai fini della ponderazione di detto profilo.
Pertanto, l’operatore economico si appella al Consiglio di Stato.
La sentenza
Il Collegio ritiene il ricorso fondato richiamando la giurisprudenza prevalente secondo cui la riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, costituiscono elementi di valutazione di carattere economico, che, in quanto tali, non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell’offerta tecnica (Cons. Stato, V, 4 aprile 2017, n. 1556; III, 9 gennaio 2020, n. 167).
Quanto alla previsione della lex specialis che richiedeva l’inserimento all’interno della busta tecnica, il collegio ritiene la previsione illegittima per violazione del principio di segretezza delle offerte comportante come regola quella per cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dell’offerta tecnica elementi di valutazione di carattere automatico.
Infatti, la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, atteso che anche la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell’operato dell’organo valutativo (Cons. Stato, III, 7 aprile 2021, n. 2819).
Il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica (Cons. Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 544).
Ne consegue che la lex specialis impugnata in primo grado, nella parte in cui include l’offerta tempo nell’ambito di quella tecnica, è illegittima, e vizia in via derivata l’aggiudicazione in favore della contro interessata.
Pertanto l’aggiudicazione è annullata comportando l’integrale rinnovazione della procedura di gara.