La suddivisione in lotti di un appalto di servizi di pulizia ed igiene ambientale non è censurabile, se oggettivamente motivata con riferimento all’appalto di che trattasi.

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, sentenza 8 novembre 2016 n. 917, Pres Mozzarelli, Est. Russo


A margine

Il caso esaminato dal Tribunale attiene la gara per l’affidamento di un appalto di servizi di igiene ambientale per le province di Bologna e Firenze, in cui il ricorrente aveva impugnato il bando ritenendo che il lotto avrebbe dovuto essere suddiviso ulteriormente in lotti funzionali, cioè diviso per settori di attività.

Il Tribunale (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, sentenza 8 novembre 2016 n. 917), però, non ha condiviso tale assunto. Innanzitutto, perché il ricorrente non ha dato dimostrazione di un proprio interesse a una partecipazione contingentata a dei lotti specifici piuttosto che a un lotto unico o, specularmente, la propria carenza di requisiti a partecipare a una gara non suddivisa in lotti.

In secondo luogo, per la dirimente prescrizione – prevista nel pregresso codice all’articolo 2, comma 1 bis – secondo cui nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Fermo restando che l’eventuale decisione di non suddividere i lotti doveva essere giustificata nella determina a contrarre con l’indicazione delle motivazioni circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.

La sentenza, pur riferita ad un caso normato dal “vecchio” Codice appalti, costituisce comunque un utile precedente anche alla luce dell’art. 51 D.Lgs. n. 50/2016: infatti, tale norma consente il c.d. “frazionamento tecnico” della gara, prevedendo i lotti funzionali, ovvero la possibilità di aggiudicare «uno specifico oggetto di appalto (…) anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti», e i lotti prestazionali.

Questi ultimi, secondo le definizioni del codice, riguardano la possibilità di aggiudicare uno specifico oggetto di appalto, anche in questo caso con procedura separata e autonoma, «definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto». In modo più puntuale, la norma prevede che la mancata suddivisione dell’appalto in lotti di gara debba risultare adeguatamente motivata già nel bando e/o nella lettera di invito e nelle relazioni conclusive previste dagli articoli 99 e 139.

In conclusione, la suddivisione in lotti dell’oggetto dell’appalto, anche alla luce dell’art. 51 D.Lgs. n. 50/2016, è una scelta discrezionale non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare.


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