L’art. 77, comma 10, d.lgs. 50/2016, sulla fissazione dei compensi massimi dei commissari di gara estratti a sorte dall’elenco gestito dall’ANAC, non prevede dei compensi minimi. Pertanto il MIT, fissando quest’ultimi con decreto del 12 febbraio 2018, ha travalicato i propri poteri normativi.

Tar Lazio, sez. I, ordinanza 2 agosto 2018, n. 4713, Presidente Panzironi, Estensore Verlengia

Il fatto

Una stazione appaltante propone ricorso al Tar contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto 12 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo, come previsto nell’allegato A del decreto, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato.

Alla base del ricorso, l’impossibilità di retribuire i commissari esterni tramite le tariffe minime previste dall’art. 2 del decreto, in vigore da maggio 2018.

L’ordinanza

Il Tar ricorda che l’art. 77, comma 10, d.lgs. 50/2016 prevede che “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari” rilevando che il decreto impugnato ha fissato anche il compenso minimo, per fasce di valore, degli appalti a partire da euro 3.000,00 per gli appalti fino a 20.000.000 euro, in totale mancanza di copertura legislativa per il conferimento di poteri normativi in materia di compensi minimi.

Conferimento peraltro non desumibile neanche dalla ratio della previsione di cui all’art. 77 del d.lgs. citato, attesa la finalità di contenimento della spesa pubblica di cui alla predetta disposizione.

Pertanto, ad avviso del Tar, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dai Comuni di minori dimensioni, che non hanno nella pianta organica figure professionali in numero sufficiente a ricoprire i ruoli di commissari, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare di sospensione del DM impugnato limitatamente alla fissazione di tariffe minime.

Conclusioni

Il Tar fissa l’udienza del 22 maggio 2019 per la trattazione di merito del ricorso mettendo comunque in discussione, fino alla definizione della questione, l’avvio dell’estrazione dei commissari dall’albo ANAC prevista, dal Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019.

 

 


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