Secondo il tenore letterale della norma dedicata al soccorso istruttorio, l’esclusione dall’ampio perimetro della sanabilità si deve non al semplice difetto di sottoscrizione, bensì alla impossibilità di individuare il soggetto responsabile della dichiarazione.

Autorità nazionale anticorruzione,deliberazione 1108 del 28 novembre 2018

A margine

Il fatto

Una stazione appaltante indice una procedura competitiva con negoziazione, ex art. 62 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di servizi di realizzazione di un corso, invitando gli operatori che avevano manifestato il loro interesse, a seguito di specifico avviso esplorativo, a confermare il preventivo di spesa già inviato.

Una società propone quindi all’ANAC un’istanza di parere di precontenzioso ex art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alla legittimità della procedura adottata dall’ente segnalando che, con l’invito a confermare il preventivo di spesa inviato con la manifestazione di interesse, era stato richiesto dalla stazione appaltante di presentare un’offerta economica in plico chiuso e separato dal resto della documentazione amministrativa e di essere stata esclusa per assenza della sottoscrizione dell’offerta economica e per mancanza della copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in tutti i documenti allegati all’offerta pur essendo tali documenti già presenti nella manifestazione di interesse precedentemente inviata.

Il parere

L’ANAC evidenzia che la società  non ha ritenuto opportuno inviare nuovamente l’offerta sottoscritta e i documenti identificativi richiesti,  già inviati con il primo riscontro all’avviso pubblico.

Ricorda inoltre che il D.Lgs. 50/2016 all’art. 61 dispone che “nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C del Codice, a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa” e che, a norma dell’art. 75, le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, gli operatori economici che hanno espresso interesse a confermarlo.

Tuttavia, sebbene l’ente abbia condotto la procedura secondo le modalità normativamente previste, al caso di specie è applicabile il soccorso istruttorio di cui al co. 9 dell’art. 83 D.lgs.50/2016 secondo cui: “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma (…),la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

Ciò alla luce dell’acquisizione giurisprudenziale per cui: “secondo il tenore letterale della norma dedicata al soccorso istruttorio, l’esclusione dall’ampio perimetro della sanabilità si deve non al semplice difetto di sottoscrizione, bensì alla impossibilità di individuare il soggetto responsabile della dichiarazione” (TAR Campania – Salerno, Sez. I, sentenza 1031 del 6 giugno 2017).

Nel caso di specie, ad avviso dell’Autorità, avendo l’amministrazione già individuato gli operatori economici partecipanti alla selezione, non si paleserebbe un rischio effettivo di impossibilità di identificare i soggetti partecipanti e i relativi legali rappresentanti, quindi la carenza documentale avrebbe potuto essere sanata facendo riferimento al contenuto della risposta all’avviso esplorativo di indizione della gara, o eventualmente, tramite richiesta di integrazione a conferma degli elementi già acquisiti.

Pertanto l’ANAC ritiene l’operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore, nella misura in cui non è stata disposta l’applicazione del soccorso istruttorio ad integrazione dei documenti mancanti.

Simonetta Fabris

 


Stampa articolo