Negli appalti pubblici tutte le imprese raggruppate devono indicare le singole parti dell’appalto svolte da ciascun concorrente.

TAR Firenze, sez. I, 6 marzo 2017, n. 326 Presidente Pozzi, estensore Massari.

La dichiarazione del Raggruppamento serve adare certezza alla stazione appaltante sul soggetto che esegue le diverse parti dell’appalto, onde verificarne le capacità e requisiti tecnici.

Ciò, tuttavia, non impone alcun obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e di esecuzione.

Piuttosto, la conseguenza sarà che ciascun concorrente otterrà l’attestato di buona esecuzione, in relazione alle parti d’opera effettivamente eseguite e non in base alle quote di partecipazione all’interno del RTI (concorde orientamento giurisprudenziale Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016 n. 3666; id., sez. V, 25 febbraio 2016 n. 786, id., sez. V, 28 ottobre 2015 n. 4942; Cons. Stato, AP, sentenza 28 agosto 2014, n. 27).


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