IN POCHE PAROLE…

E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione motivata con l’omessa dichiarazione nel DGUE dell’esistenza di verbali a carico della mandataria per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, debitamente accertati con la notifica da parte del competente servizio dell’ASL.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 12 aprile 2021, n. 2963, Pres. C. Saltelli, Est. G Manca


Con la notificazione del verbale di infrazione si produce l’accertamento della violazione amministrativa. Pertanto, i verbali del Servizio prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro integrano la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate” alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti, costituendo esplicazione del potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme previste dalla legge.

La connotazione delle infrazioni in termini di gravità sussiste anche se l’accertamento non è definitivo, nel caso in cui le condotte contestate abbiano  integrato la violazione di regole cautelari la cui specifica funzione è proprio quella di impedire tragici eventi ai lavoratori.

E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione per gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza  in caso di  omessa  dichiarazione nel D.G.U.E. dell’esistenza di due verbali di contestazione  a carico della mandataria per la violazione del d.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza dei lavoratori in relazione ad un infortunio mortale occorso a tre dipendenti impiegati in un appalto di lavori pubblici.

E’  infondata la dedotta carenza assoluta di motivazione della determinazione dirigenziale di  revoca dell’aggiudicazione se dal provvedimento risulta non solo il riferimento alle motivazioni con le quali la commissione di gara ha sostenuto che si dovesse pervenire all’annullamento dell’aggiudicazione, ma anche un’argomentata adesione alle medesime da parte del responsabile del procedimento e una autonoma elaborazione delle ulteriori ragioni che giustificavano la decisione in autotutela (essenzialmente basate sull’obbligo della società di dichiarare le violazioni contestate).

Il mancato esame da parte dell’amministrazione delle controdeduzioni dell’interessato non rende il provvedimento annullabile per violazione del contraddittorio, nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale dell’atto in quanto il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 


A margine

Un raggruppamento temporaneo di imprese impugna la sentenza del  Giudice di prime cure (TAR Catanzaro, sent.  23 maggio 2020, n. 944) di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, basato sulla mancata dichiarazione nel DGUE o nella domanda di partecipazione alla gara di due verbali di gravi violazioni a carico della mandataria del RTI alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro elevati dal competente servizio ispettivo dell’Azienda sanitaria.

In particolare, il ricorrente contesta la carenza di motivazione del provvedimento, anche con riferimento al mancato esame delle controdeduzioni presentate, ed eccepisce che, nella fattispecie, non si configura la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti, in quanto la violazione non è stata definitivamente accertata.

Com’è noto, la lettera a) del comma 5 dell’art. 80 del codice prevede l’esclusione dalla  gara dell’operatore economico in caso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 dello stesso codice.

La sentenza

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma, pertanto, la sentenza impugnata, nella considerazione, innanzitutto,  che  integri la fattispecie di “infrazione debitamente accertata” di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del codice di contratti. la mancata dichiarazione nel DGUE sull’esistenza dei verbali di contestazione  di violazione del d.lgs. n. 81 del 2008, in materia di sicurezza dei lavoratori in relazione ad un infortunio mortale, Ciò in quanto, la richiamata disposizione del codice dei contratti non richiede la definitività dell’accertamento, come sostenuto dal ricorrente, ma solo il suo debito accertamento,  avvenuto, nella fattispecie, con la notifica da parte dell’organo competente, come previsto, in generale, per le violazioni amministrative dal combinato disposto degli articoli 13 e 14 della L. 689 del 1981  (cfr nei termini Cons. St., V, 28 dicembre 2020, n. 8409; Cons. St., III, 24 settembre 2020, n. 5564).

Il Collegio ritiene infondate anche le eccezioni dedotte in relazione alla motivazione della revoca, che non ritiene si evincano dalla lettura della determinazione dirigenziale e che, con riferimento alle violazioni delle regole del contraddittorio, sono  irrilevanti ai fini dell’annullamento del provvedimento, configurandosi come vizio formale non incidente  sulla legittimità sostanziale dell’atto il cui  contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nella fattispecie, il Collegio ha applicato  l’art. art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, secondo cui  “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3882; sez. II, 17 giugno 2019, n. 4089).

In generale, è pacifico in giurisprudenza che le garanzie procedimentali  sono dettate a tutela di concreti interessi, hanno carattere sostanziale e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali, in contraddizione con i fondamentali canoni di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo (Cons. St., IV, 13 febbraio 2020, n. 1144; negli stessi termini, Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2019, n. 2052).

 

 

 

 


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