Anche con la nuova disciplina di cui all’art. 77 del nuovo Codice dei contratti, il RUP può essere nominato presidente della commissione di gara.

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza 15 dicembre 2016 n. 1757, Presidente Farina, Estensore Gambato Spisani

A margine

La Società ricorrente, seconda classificata nella relativa procedura, contesta l’esito della gara indetta da un’ASP per affidare, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un appalto di servizi di ristorazione, dove la medesima società si è classificata seconda.

Tra le altre cose, la ricorrente chiede l’annullamento della determinazione di nomina della commissione di valutazione delle offerte per essersi il Responsabile unico del procedimento (RUP) nominato anche presidente della commissione di valutazione in violazione delle norme di cui agli artt. 77 e 31 del nuovo Codice dei contratti.

L’ASP resiste in giudizio.

Ad avviso del giudice la censura è infondata in quanto la norma di cui all’art. 77, prima parte, del D.lgs. n. 50/2016, è destinata a valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari di gara cui essa allude, e che al momento della gara ancora non esiste. Sino a quel momento, ai sensi del c. 12 dello stesso articolo: “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile anche nel vigore della nuova normativa (CdS, sez. V, 20 novembre 2015, n. 5299 e 26 settembre 2002, n. 4938).

Pertanto il ricorso viene respinto.

di Simonetta Fabris

 

 

 

 

 

 


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