L’errore materiale nell’offerta economica può essere rettificato d’ufficio dall’amministrazione qualora riconoscibile e con riconoscibilità valutata ex ante.

Tar Toscana, sez. I, sentenza 16 gennaio 2020, n. 35, Presidente Atzeni, Estensore Gisondi

A margine

Un RTI viene escluso da una gara per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di rimozione di lastre di amianto in quanto il prezzo offerto è stato ritenuto dalla Stazione appaltante superiore alla base d’asta.

L’RTI impugna quindi l’esclusione evidenziando che la sua offerta economica avrebbe dovuto essere redatta su di un foglio excel messo a disposizione dalla S.A. contenente già il computo metrico (quantità e prezzo unitario a base di gara) e lo spazio per inserire (nella relativa casella) il costo unitario ribassato per ciascuna lavorazione; per un mero errore materiale il raggruppamento avrebbe inserito nella colonna denominata “prezzo unitario con sconto applicato” i valori corrispondenti al prezzo offerto complessivo per la determinata categoria di lavori in luogo della indicazione del singolo prezzo unitario.

Tale disguido, secondo il ricorrente, avrebbe rappresentato un mero errore materiale facilmente riconoscibile dalla stazione appaltante la quale non avrebbe dovuto escludere l’offerta ma correggerla in conformità della reale intenzione manifestata dalla impresa concorrente.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso infondato ricordando che:

  1. l’errore materiale può essere rettificato d’ufficio dall’amministrazione qualora riconoscibile e
  2. che la riconoscibilità deve essere valutata ex ante.

Ciò significa che deve essere palese sia il fatto che l’offerente è incorso in una svista, sia l’effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare.

La svista riconoscibile non può comunque – da sola – valere a rendere ammissibile l’offerta perché, in tal caso, per comprenderne il contenuto, la stazione appaltante dovrebbe attivare l’istituto del soccorso istruttorio e chiedere chiarimenti all’impresa che la ha formulata.

Ciò non è consentito in quanto l’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali della offerta economica.

E proprio per questo la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che l’errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d’ufficio senza ausili esterni (TAR Milano, IV, 1650/2018).

Nel caso di specie, a giudizio del Collegio, la modalità con cui la ricorrente ha formulato l’offerta non consentiva all’amministrazione di individuare ex ante con la dovuta certezza quale fosse la sua reale intenzione.

Il fatto che nella casella dei prezzi unitari fosse stata indicata una cifra abnormemente alta, infatti, non rendeva di per sé palese che tale cifra fosse il risultato della moltiplicazione del prezzo unitario (inespresso) per le quantità di lavorazioni indicate.

Il fatto che tale chiarimento sia intervenuto a posteriori non vale a rendere ammissibile l’offerta in mancanza di una riconoscibilità ex ante dell’errore commesso.

Pertanto il ricorso è respinto.


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