Ai fini della revoca dell’aggiudicazione provvisoria non è necessario l’accertamento della responsabilità per inadempimento relativo ad un precedente contratto ma è sufficiente una motivata valutazione della Stazione appaltante in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate in precedenza all’impresa, che abbia fatto venir meno la fiducia nella stessa.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13 luglio 2017, n. 3444, Presidente Saltelli, Estensore Giovagnoli

A margine

Nella vicenda, una società partecipa ad una procedura aperta per l’affidamento, per tre anni, dei servizi di igiene urbana nel territorio di un Comune e, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, è dichiarata aggiudicataria in via provvisoria.

Con successiva determina, l’Amministrazione comunale, dopo aver ritenuto non giustificative le controdeduzioni presentate dalla medesima impresa, revoca la predetta aggiudicazione provvisoria in applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163 del 2006, per gravi errori in precedenti appalti, deliberando inoltre lo scorrimento della graduatoria e aggiudicando la gara in via definitiva alla ditta seconda classificata.

Avverso tali atti la società prima aggiudicataria propone quindi ricorso innanzi al Tar Reggio Calabria, il quale, con sentenza n. 509/2016, respinge il ricorso.

Il Consiglio di Stato, investito della questione, ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che l’esclusione dalla gara d’appalto prevista dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si fonda sulla necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della p.a. fin dal momento genetico; per conseguenza, ai fini dell’esclusione di un concorrente non è necessario l’accertamento della responsabilità per inadempimento relativo ad un precedente rapporto contrattuale ma è sufficiente una motivata valutazione dell’amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa (Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3070; Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1107).

In ordine ai limiti che il giudice amministrativo incontra nel sindacare la valutazione di inaffidabilità dell’impresa compiuta dalla stazione appaltante, sono richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 17 febbraio 2012, n. 2312, secondo cui, al fine di evitare di incorrere nel vizio di eccesso giurisdizionale, il giudice amministrativo, in presenza di una ragionevole scelta legislativa di consentire il rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell’impresa, nello scrutinio di un uso distorto di tale rifiuto, deve prendere atto della chiara scelta del legislatore di rimettere alla stessa stazione appaltante l’individuazione del punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente.

Non è dunque fondato quanto deduce l’appellante, ovvero che il potere di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, possa essere esercitato solo sul presupposto dell’esistenza di un pregresso provvedimento definitivo di revoca, risoluzione, decadenza legato all’inadempimento di precedenti rapporti. Al contrario, la stazione appaltante può ritenere la sussistenza dei gravi errori professionali, anche in mancanza di un accertamento definitivo di precedenti rapporti, purché il relativo provvedimento sia sorretto da adeguata motivazione ed indichi puntualmente le circostanze di fatto che supportano la valutazione espressa.

Nel caso di specie, le pregresse violazioni che il Comune ha contestato alla ricorrente sono numerose e puntuali: abbandono del servizio, mancata effettuazione della raccolta indifferenziata e dell’organico, incasso di somme per servizi non resi, mancato versamento degli oneri di discarica e le altre puntualmente indicate nella relazione del Responsabile dell’ufficio lavori pubblici.

Tali circostanze, considerate singolarmente e globalmente, supportano la motivazione del provvedimento impugnato e resistono alle controdeduzioni formulate dall’appellante.

Le richiamate circostanze giustificano la valutazione negativa in ordine alla persistenza del rapporto fiduciario, e, quindi, supportano in maniera adeguata la motivazione del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163 del 2006.

Pertanto l’appello è respinto.

 


Stampa articolo