Fino all’istituzione dell’ Albo dei membri delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante non ha l’obbligo di individuare i membri delle commissioni giudicatrici tra soggetti esperti esterni alla stessa.

La nomina della commissione giudicatrice, nel periodo transitorio, richiede la predeterminazione di puntuali criteri di trasparenza e competenza da parte della stazione appaltante.

La mera allegazione dei curricula dei commissari  al provvedimento di nomina della commissione non costituisce di per sé valida e sufficiente modalità di predeterminazione dei concreti criteri di trasparenza e competenza e non può sostituire integralmente la motivazione delle scelte operate dalla stazione appaltante.

Fino all’operatività dell’Albo, in mancanza di altro riferimento normativo, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 84 del D.lgs. 163/2006, e la commissione deve essere presieduta da un dirigente della stazione appaltante.

TAR Veneto, sez. I, sentenza 19 aprile 2018, n. 431Pres. Maurizio Nicolosi, Est. Silvia De Felice


A margine

Fatto – La controversia riguarda la legittimità o meno della costituzione della commissione giudicatrice in una gara per la selezione di incarichi tecnici,  in mancanza di specifica motivazione nel provvedimento  di nomina in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione, con la semplice allegazione dei curricula dei soggetti individuati e con l’individuazione del presidente in un soggetto diverso dal dirigente della stazione appaltante.

Sentenza –  Il TAR Veneto accoglie le doglianze del secondo classificato riconoscendo la fondatezza di due dei tre motivi  proposti. Il Giudice amministrativo ritiene infondata, infatti, solo la prima censura: non è necessario che necessariamente i membri delle commissioni giudicatrici siano scelti tra soggetti esperti esterni alla stazione appaltante, in quanto, nelle more dell’approvazione dell’Albo nazionale obbligatorio dei membri delle commissioni giudicatrici, non trova applicazione la disciplina dell’articolo 77, ma opera il regime transitorio previsto dall’articolo 216, comma 12, del codice dei contratti.

E’ proprio questa considerazione a far ritenere al TAR che la nomina della commissione presupponga, come prescrive il richiamato articolo 216, comma 12, la predeterminazione dei criteri di  trasparenza e competenza. E’ illegittimo, quindi, l’operato della stazione appaltante che si è limitata ad allegare alla determinazione di nomina i curricula dei commissari scelti. Non solo. Per il TAR, in mancanza di uno specifico regolamento dell’Ente per i contratti sopra soglia e di qualsiasi altra disposizione normativa cui fare riferimento, la nomina della commissione deve avvenire secondo le regole dell’art. 84 del precedente codice di contratti,  per cui a presiederla deve essere chiamato, quindi, un dirigente della stessa stazione appaltante, a meno che nel provvedimento non siano indicate le ragioni oggettive in grado di giustificare la diversa scelta.

Questa soluzione è confermata, come riportato nella sentenza annotata, “proprio dal tenore letterale del già citato art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016, secondo il quale “ … la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto …” (cfr., ex plurimis, TAR Veneto, sez. III, 15/1/2018, n. 40, TAR Liguria, sez. II, 21.12.2017, n. 970; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 4.10.2017, n.10034).

Conclusione – Da questa ulteriore pronuncia del giudice amministrativo, le amministrazioni possono trarre due indicazioni importanti per operare correttamente ed evitare di incorrere in censure di illegittimità. Primo. Fino alla piena operatività dell’Albo dei commissari, per la quale occorre attendere l’apposito comunicato del Presidente dell’ANAC, occorre dotarsi di un regolamento per determinare la disciplina transitoria da applicare per la costituzione delle commissioni giudicatrici per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oppure determinare nella lex specialis della gara, in modo puntuale, i criteri di trasparenza e competenza per la nomina dei commissari. Secondo. In mancanza di qualsiasi altra fonte normativa, l’unica scelta possibile è l’applicazione del regime previgente di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo il quale, fra l’altro, la presidenza della commissione spetta ad un dirigente della stazione appaltante. Una diversa scelta deve essere adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina.


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