In caso di offerta economica carente dei requisiti essenziali, tra cui la prova del sopralluogo effettuato, non può essere utilmente invocato il soccorso istruttorio.

Tar Campania, Salerno, sez. I, sentenza 16 maggio 2019, n. 770 – Presidente Riccio, Estensore Flammini

A margine

Il fatto – In esito ad una procedura di gara per la vendita a terzi di dodici lotti riferiti a terreni di proprietà regionale, l’impresa seconda classificata della gara per il lotto 5 propone ricorso affermando che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione della mancata produzione, in allegato alla domanda, del verbale di sopralluogo previsto dal bando a pena di esclusione.

In particolare l’impresa controinteressata, aveva preso parte alla gara sia in RTI (venendo esclusa), sia in forma singola divenendo da ultimo aggiudicataria del lotto indicato.

Per la prova del relativo sopralluogo la stazione appaltante avrebbe erroneamente ritenuto valido il verbale allegato dalla controinteressata con riferimento alla sua partecipazione in R.T.I. e non anche come ditta singola.

Per contro, la ditta aggiudicataria afferma invece che l’obbligo di sopralluogo non poteva essere previsto dal bando a pena di esclusione alla luce della disciplina di cui al d.lgs. 50/2016 deducendo, per l’effetto, l’eventuale nullità della relativa clausola.

La sentenza – Il Tar evidenzia che il bando richiedeva espressamente, a pena di esclusione, che l’offerta fosse corredata da un verbale attestante il sopralluogo dell’offerente (o di un proprio incaricato) sul lotto di interesse, effettuato prima della presentazione dell’offerta.

Il sopralluogo si configurava quindi come componente strutturale ed imprescindibile dell’offerta, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, e funzionale alla miglior valutazione e stima del valore delle aree.

Di fondamentale importanza, quindi, anche alla luce della particolare natura della gara, la circostanza che esso fosse specifico (relativo cioè al/i lotto/i di interesse e non ad altri) e riconducibile al singolo concorrente, in quanto effettuato da soggetto munito del potere (generale o ad hoc) di rappresentanza dell’ente.

Ad avviso del Tar, pertanto, il verbale di sopralluogo prodotto dalla controinteressata a corredo della domanda, non soddisfa tali requisiti.

Infatti il documento dimostra che questo è stato compiuto dall’Amministratore unico della mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sui lotti nn. 5, 6 e 7 in nome e per conto del R.T.I. stesso, e non anche nell’interesse e per conto della ditta singola controinteressata in relazione alla sua offerta.

Né la riferibilità del sopralluogo alla singola controinteressata è evincibile aliunde, in considerazione dell’estraneità dell’amministratore indicato alla compagine sociale dell’aggiudicataria e dell’assenza, in atti, di un conferimento di incarico avente data certa anteriore allo stesso sopralluogo.

Pertanto, in mancanza della prova del sopralluogo richiesto dal bando a pena di esclusione, la controinteressata avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura.

Trattandosi poi di requisito essenziale, non era nemmeno legittimo il ricorso al soccorso istruttorio (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 29/01/2019, n. 232 per cui: “in caso di offerta economica carente dei requisiti essenziali non può essere utilmente invocato il soccorso istruttorio”).

Pertanto, l’identità dei verbali di sopralluogo presentati dalle partecipanti tra loro collegate, induce ragionevolmente a ritenere che sia stato effettuato un solo sopralluogo, presumendo (erroneamente) la fungibilità del relativo verbale per più domande.

Il ricorso è quindi accolto con annullamento dell’aggiudicazione.

di Simonetta Fabris


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