IN POCHE PAROLE…
Le indicazioni operative per adempiere agli obblighi di comunicazione delle operazione di partenariato pubblico e privato nell’apposito portale, con l’ obiettivo di monitorare i contratti PPP in essere presso tutte le PA e di consentire la stima del loro impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico.
LINK utili
Codice dei contratti pubblici del 2016
Codice dei contratti pubblici del 2006
L. n. 208 del 2015 – L n. 196 del 2009 L. n. 160 del 2019
Circolare 27 marzo 2009 – Circolare 10 luglio 2019
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (SG n. 185 del 9 agosto 2022) la circolare 19 maggio 2022 del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante «Obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato».
La circolare, emanata d’intesa con l’ISTAT, definisce nuovi termini e modalità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni di partenariato pubblico-privato, in sostituzione delle precedenti circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 marzo 2009 e del 10 luglio 2019.
Il quadro normativo
Come ricordato nelle premesse dalla stessa circolare, l’art. 44, comma 1 -bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, e s.m. stabilisce che, al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico- privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Unità tecnica finanza di progetto le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un’apposita circolare da emanarsi d’intesa con l’ISTAT .
Con la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 589, L. 208/2015), le competenze dell’Unità tecnica finanza di progetto sono state assunte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’ obbligo di comunicazione previsto dal richiamato art. 44 è stato ribadito dall’art. 3 comma 1, lettera eee), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016).
L’art. 14, comma 2, della legge 196 del 2009 prevede che il
DIPE trasmetta al MEF- Ragioneria generale dello Stato e all’ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato, raccolti sulla base di schemi tipo e modalità definiti con decreto del MEF.
L’art. 1, comma 626, della legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), ha previsto l’ obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici di trasmettere anche al MEF le informazioni sulle operazioni di partenariato pubblico privato, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europea.
Ambito di applicazione
Sono tenuti all’obbligo di comunicazione di cui alla circolare in esame: le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del Codice dei contratti nonché coloro che esercitino le funzioni di concedente anche abbiano avviato operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP).
Le amministrazioni pubbliche sono individuate dall’ISTAT che pubblica annualmente la lista delle unità istituzionali comprese nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, in base a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 1 della legge n. 196 del 2009.
Nella tipologia delle operazioni di PPP rientrano:
- ai sensi dell’art. 180, comma 8, del Codice dei contratti: la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le stesse caratteristiche;
- i contratti di concessione affidati ai sensi del precedente codice dei contratti del 2006 (D.Lgs 163/2006);
- le ulteriori operazioni di partenariato, ivi compresa la costituzione di società miste, che abbiano le caratteristiche indicate per i PPP.
Le caratteristiche dei PPP
I PPP, secondo i criteri definiti da Eurostat 11 febbraio 2004, hanno le seguenti principali caratteristiche:
- durata relativamente lunga della collaborazione pubblico-privata;
- modalità di finanziamento prevalentemente privato;
- ruolo strategico del privato e rilevante in ogni fase del progetto (il partner pubblico si concentra invece, principalmente, sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti);
- ripartizione del rischio dell’attività tra soggetto pubblico e privato;
- la pubblica amministrazione è l’acquirente principale
dei servizi, sia quando la domanda è generata dalla
stessa pubblica amministrazione (a titolo di esempio:
carceri, uffici giudiziari e altri uffici pubblici) sia quando
proviene da utilizzatori terzi.
Le infrastrutture realizzate nell’ambito di un contratto di
PPP possono essere considerate, nei conti nazionali, come attività non di proprietà della pubblica amministrazione solo se è stabilito in modo chiaro che al partner privato sono allocati simultaneamente la maggior parte dei rischi e dei benefici derivanti dall’operazione.
Il nuovo portale
Per consentire di adempiere ai suddetti adempimenti di comunicazione e ridurre l’onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, il MEF in accordo con il DIPE, sentito l’ISTAT, ha realizzato il Nuovo portale per il monitoraggio dei contratti di PPP: https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp.
I soggetti obbligati, previa registrazione dell’utenza, accedono al suddetto portale attraverso le credenziali SSO del Ministero dell’economia e delle finanze.
I documenti da inserire nel portale
La circolare specifica i documenti che devono essere inseriti nel Nuovo portale della RGS per ciascun contratto di PPP stipulato.
In particolare, devono essere caricati nella sezione contratto del portale il contratto stipulato e eventuali atti aggiuntivi o di modifica dello stesso intervenuti successivamente alla sua stipula.
Nelle altre sezioni del portale, devono essere inseriti:
- i capitolati prestazionali e i documenti relativi alla
specificazione delle caratteristiche della gestione; - il piano economico finanziario di copertura degli
investimenti e della connessa gestione, con relativa relazione
illustrativa, ed eventuali successivi atti aggiuntivi
e/o di modifica dello stesso (l’allegato del Piano economico
finanziario va caricato in formato Excel editabile.); - la relazione illustrativa del progetto;
- la scheda di progetto.
I suddetti documenti devono essere inseriti nel portale entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
Sempre entro 30 giorni dalla loro stipula devono essere inseriti pure gli atti aggiuntivi e i documenti di modifica dei documenti già trasmessi.