L’avere allegato all’offerta tecnica dei curricula non sottoscritti dai professionisti non legittima l’esclusione di un concorrente qualora nessuna clausola della lex specialis preveda tale formalità a pena di esclusione.

In simili ipotesi occorre applicare il principio secondo cui, stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis, non è possibile disporre l’esclusione per carenze documentali non espressamente sanzionate dalla legge di gara.

Tar Campania, Napoli, sez. I, sentenza 1° agosto 2019 n. 4216 – Presidente Veneziano, Estensore Corciulo

A margine

All’esito di una procedura telematica aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della prosecuzione dei lavori di restauro di un sito culturale, la ditta seconda classificata impugna l’aggiudicazione finale affermando che, con riferimento al requisito di professionalità e comprovata esperienza del Direttore di Cantiere, la ditta avrebbe indicato un professionista esterno, docente universitario, il cui curriculum sarebbe privo di sottoscrizione.

La circostanza sarebbe di rilievo, alla luce del disciplinare di gara che indicava quale criterio di valutazione dell’offerta tecnica la “professionalità’’, e, segnatamente, l’esperienza specifica del Direttore Tecnico e del Direttore di Cantiere messo a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, maturata nei seguenti settori: A.01 – Interventi su murature antiche anche affrescate interessate da consolidamento strutturale e nel rifacimento di elementi strutturali lignei, quali orizzontamenti e coperture, su edifici o manufatti tutelati di analoga tipologia : punteggio 3; A.02 – consolidamento e restauro di orizzontamenti strutturali lignei (solai e coperture) di beni immobili ed edifici soggetti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, su edifici o manufatti tutelati di analoga tipologia: punteggio 4; A.03 – realizzazione di impianti eseguiti in aree ed edifici soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004: punteggio 2.

La stazione appaltante, costituita in giudizio, afferma che la lex specialis non prevedeva in alcun modo l’obbligo di sottoscrizione del curriculum a fini della partecipazione e della valutazione dell’offerta, essendo comunque tale documento facilmente riconducibile alla persona del professore citato.

La sentenza

Il collegio respinge il ricorso dal momento che non vi è alcuna disposizione della lex specialis che imponesse, a pena di esclusione, la sottoscrizione del curriculum da parte del professore indicato dalla controinteressata quale direttore di cantiere, nemmeno come requisito di completezza e valutabilità dell’offerta.

In proposito, il Collegio aderisce a quell’orientamento secondo cui non legittima l’esclusione di un concorrente l’avere allegato all’offerta tecnica dei curricula non sottoscritti dai professionisti, qualora nessuna clausola preveda tale formalità, tanto meno a pena di esclusione; in simili ipotesi, invero, occorre applicare il principio secondo cui, stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis, non è possibile disporre la esclusione per carenze documentali non espressamente sanzionate dalla legge di gara (TAR Sicilia Catania sez. III, 29 aprile 2011, n. 1071).

Si aggiunge, tra l’altro, che il curriculum del direttore tecnico e quello del direttore di cantiere non sono parte essenziale dell’offerta tecnica, ma meri allegati, né documenti decisivi ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’elemento A, ossia «Professionalità», dal momento che sono le tre relazioni di accompagnamento, illustrative dei dati di esperienza pregressa riferibili alle predette figure professionali a costituire il sostanziale ed unico oggetto di valutazione e di apprezzamento tecnico da parte della commissione.

Peraltro, del contenuto del curriculum non è nemmeno prospettata l’oggettiva inattendibilità, a riprova della rilevanza meramente formalistica della contestazione.

Pertanto il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris

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Sullo stesso tema si veda Soccorso istruttorio sulla sottoscrizione del curriculum previsto nell’offerta tecnica pubblicato su questa rivista in data 8 luglio 2019 ove il Tar Lazio n. 8849/2019 ha affermato che: “….. l’omissione della firma dei partecipanti alla gara in una riunione temporanea costituenda su un elemento dell’offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso, non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, essendo ciò anche coerente con il principio di par condicio tra i concorrenti, e senza che sia necessaria ai fini dell’esclusione una espressa previsione della legge di gara”.


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