IN POCHE PAROLE…
Non necessario CIG e tracciabilità per la partecipazione dei dipendenti a seminari di formazione e per le spese economali se tipizzate in dettaglio, per gli incarichi di collaborazione autonoma, per la sponsorizzazione pura, per i servizi finanziari, ecc.
ANAC FAQ – Tracciabilità flussi finanziari, aggiornate al 6.2.2024
Funzioni del CIG
Occorre, innanzitutto, per una lettura consapevole delle altre, soffermarsi sulla FAQ ANAC A5, che precisa quali funzioni svolge il CIG, acronimo, come noto, che sta per “Codice identificativo di gara”.
«Il codice CIG (codice identificativo di gara) svolge 3 funzioni principali:
– una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita dall’ANAC, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
– una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 222, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;
– una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG».
Il codice alfanumerico è generato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP.
Per l’acquisizione del CIG, da rchiedere ai soli fini della tracciabilità. ossia per «fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici o escluse dall’applicazione dello stesso per le quali non sussistono gli obblighi di comunicazione relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici è prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP (sezione della BDNCP) (https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici)».
Funzione del CUP
Il CUP (codice unico progetto) serve, invece, ad “assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici. La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, “pura” o “assistita”, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private”. Rilasciato dal CEPSS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) è obbligatorio per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, “pura” o “assistita”, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private».
Seminari, convegni e appalti di servizi di formazione
Per la formazione occorre distinguere fra:
1° partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno: in questo caso l’evento formativo non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, a mente del quale costituiscono casi di esclusione dell’indicazione del CIG nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione 7 luglio 2011, n. 4; dell’allora “A”
2°acquisto da parte di un ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale: in questo caso si configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE) e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità.
Tracciabilità attenuata
L’ANAC conferma anche nell’aggiornamento delle FAQ le ipotesi particolari in cui le movimentazioni finanziarie possono essere effettuate senza l’indicazione dei codici CIG e CUP, c.d. Tracciabilità attenuata, con rinvio al par. 6.2. della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023: «spese degli operatori economici di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010; spese degli operatori (giornaliere e quelle effettuate col fondo cassa) di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010; utilizzo di carte carburante (vedi par. 6.2 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) contratti di mutuo (vedi par. 3.1 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); pagamenti di utenze da parte della pubblica amministrazione» FAQ A27).
Fattispecie escluse dal CIG
Le fattispecie escluse in toto dall’obbligo di acquisire il CIG son elencate nel gruppo di FAQ “C”.
In particolare la FAQ C1 elenca le sgeunti fattispecie:
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti (articolo 56, comma 1, lett. m) del Codice dei contratti pubblici);
- gli appalti di cui all’articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici (ndr. ossia gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da una stazione appaltante ad un ente che sia una stazione appaltante o ad una associazione di stazioni appaltanti in base ad un diritto esclusivo di cui essi beneficiano, regolamentati o di disposizioni amministrative pubblicate che sia compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
- gli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 142, comma 4, e 146, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C2);
- l’amministrazione diretta;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C4);
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C5);
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego) (vedi faq C 6);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione, non sono connesse a contratti d’appalto, sono imprevedibili, indifferibili e finalizzate alla realizzazione di finalità istituzionali dell’Ente. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023);
- l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.11 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);
- i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.12 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);
- le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 56, comma 1, lett. n) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);
- la sponsorizzazione pura di cui all’art. 134, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) [ndr. è inclusa, invece, la sponsorizzazione tecnica, ossia <nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese (sponsorizzazione tecnica) l’oggetto del contratto è l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. Tale sponsorizzazione è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la
fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010; - i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 56, comma 1, lett.i) del Codice dei contratti pubblici [ndr. servizi finanziari relativi all’emissione , all’acquisto, alla vendita, e al trasferimento di titoli, o di altri strumenti finanziari di cui al TU in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24.2.1998 n. 58]
Servizi alla persona
Per i servizi alla persona di cui all’articolo 128 del codice (servizi sanitari, sociali, personali, inclusi quelli forniti da associazione sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative) è obbligatorio acquisire il CIG mediante ricorso alle Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui all’articolo 25 del codice.
Per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro, fino al 30/9/2024, il CIG può essere acquisito mediante accesso all’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) gestita dall’ANAC e accessibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici. Restano salvi in ogni caso gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese (FAQ B18).