Le esigenze di trasparenza che presidiamo l’apertura delle offerte tecniche da parte della commissione in seduta pubblica non si pongono o si pongono in modo molto meno pressante nel caso di gare telematiche in cui i documenti di gara vengono caricati su una piattaforma telematica che permette di verificare ex post ogni accesso alla documentazione.
Nelle gare telematiche, la nomina della commissione in un momento successivo alla apertura delle buste (elettroniche) contenenti le offerte tecniche al fine di verificarne la integrità formale e la presenza dei documenti previsti dal bando non implica alcun vizio della procedura.
Tar Valle d’Aosta, sez. unica, sentenza 22 marzo 2019, n. 13, Presidente Migliozzi, Estensore Soricelli
A margine
Il fatto
In esito ad una gara telematica da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di somministrazione di personale, un’impresa esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla lex specialis per l’offerta tecnica ricorre al Tar lamentando, tra le altre cose, l’illegittimità della nomina della commissione avvenuta dopo l’apertura delle offerte tecniche.
In particolare, ad avviso della ricorrente, la commissione avrebbe dovuto essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e avrebbe dovuto essa stessa procedere a tale operazione in conformità a quanto stabilito dall’articolo 77, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida n. 5 dell’Anac a carattere vincolante.
La sentenza
Il giudice ritiene la censura infondata rilevando che l’articolo 77 cit. si limita a stabilire che la nomina della commissione avvenga dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (come è avvenuto nel caso in esame) senza nulla disporre in ordine alla nomina della commissione prima dell’apertura delle offerte tecniche.
Infatti il nuovo codice degli appalti non riproduce le norme in precedenza vigenti che esplicitamente rimettevano alla commissione il compito dell’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l’offerta.
Quanto poi alle linee guida Anac invocate, esse non pongono una previsione cogente limitandosi ad affermare che “in generale” la commissione “apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza di documenti richiesti dal bando di gara”. Pertanto non si esclude che siano legittime modalità diverse.
Tra l’altro, come dimostra il riferimento ai “plichi contenenti l’offerta tecnica”, la previsione delle linee guida riflette il caso di gare svolte con metodo tradizionale, cioè con la presentazione di offerte in formato cartaceo; in questi casi la previsione dell’apertura da parte della commissione in seduta pubblica ha una sua giustificazione in esigenze di trasparenza, essendo possibili alterazioni e manomissioni del materiale cartaceo.
Tali esigenze non si pongono invece o si pongono in modo molto meno pressante nel caso, quale quello all’esame, di gare telematiche in cui i documenti di gara vengono caricati su una piattaforma telematica che permette di verificare ex post ogni accesso che vi sia stato alla documentazione.
Pertanto, in quest’ottica, può ritenersi che la nomina della commissione in un momento successivo all’apertura delle buste (elettroniche) contenenti le offerte tecniche al fine di verificarne la integrità formale e la presenza dei documenti previsti dal bando non implichi alcun vizio della procedura.
Il ricorso è dunque respinto.
di Simonetta Fabris