Il provvedimento di nomina della commissione adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza dei commissari e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale risulta illegittimo con conseguente illegittimità derivata degli ulteriori atti impugnati.

La caducazione della nomina della commissione di gara comporta il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura fino all’affidamento del servizio ed impone la rinnovazione dell’intero procedimento di gara, a partire dalla nomina della commissione.

Tar Veneto, sez. III, sentenza 6 marzo 2019, n. 297, Presidente Rovis, Estensore Rinaldi

A margine

Il fatto – Nell’ambito di una procedura aperta telematica per l’affidamento in service di sistemi antidecubito in ambito domiciliare indetta da un’ULSS, l’impresa quarta classificata ricorre al Tar affermando la violazione dell’art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 relativamente alla disciplina transitoria per la nomina della commissione di valutazione dell’offerta tecnica ed economica nelle more dell’avvio dell’albo ANAC.

La stazione appaltante chiede la reiezione del ricorso.

La sentenza – Ad avviso del giudice la ricorrente, seppur quarta graduata, ha interesse (strumentale) a ricorrere, avendo formulato censure mirate al travolgimento dell’intera procedura che, se accolte, possono determinare la riedizione della gara e una nuova valutazione dell’offerta.

Nel merito il giudice accoglie il ricorso ricordando l’art. 216, c. 12, cit. prevede che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

Nel caso in esame risulta che la nomina della commissione di gara è avvenuta senza alcuna forma di predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza da parte della stazione appaltante.

Il collegio esclude che l’individuazione di tali “previ” criteri possa rinvenirsi nel regolamento adottato dall’ULSS dal momento che lo stesso risulta essere stato adottato successivamente alla nomina della commissione.

Una puntuale individuazione dei criteri di competenza e trasparenza adottati nella scelta dei commissari non è riscontrabile nemmeno nel provvedimento di nomina, poiché, al di là di un generico riferimento ai requisiti di esperienza, esso non contiene alcuna autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni della scelta dei membri della commissione, ma si limita a indicare i nominativi dei soggetti individuati.

Pertanto il provvedimento di nomina della commissione risulta illegittimo, in quanto adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale, con conseguente illegittimità derivata degli ulteriori atti impugnati.

La caducazione della nomina della commissione di gara comporta il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura fino all’affidamento del servizio ed impone quindi la rinnovazione dell’intero procedimento di gara, a partire dalla nomina della commissione (Cons. St., Ad Pl. n. 13 del 2013, Cons. St. Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1292).

di Simonetta Fabris

 


Stampa articolo