IN POCHE PAROLE…

Incompatibile il collaudatore che ha svolto funzioni, amministrative o tecniche,  relativamente ai lavori sottoposti a collaudo.


ANAC, parere funzione consultiva n. 46 del 20 settembre 2022, Presidente Busia


Le amministrazione aggiudicatrice sono tenute a svolgere le opportune verifiche in ordine, non solo ai requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche ai profili di incompatibilità che non garantiscono lo svolgimento del collaudo con correttezza, terzietà e imparzialità

E’ incompatibile il collaudatore o il componente della commissione di collaudo che ha svolto  funzione, tecnica o amministrativa, relativamente ai lavori sottoposti al collaudo.


Il quesito

Un Comune chiede all’ANAC un parere circa la nomina come collaudatore di un professionista già componente della commissione giudicatrice della gara.

Il parere

L’ANAC ritiene che sussista incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore dell’opera.

Il collaudo 

L’Autorità ricorda che il collaudo cui sono soggetti i contratti pubblici rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell’iter realizzativo dell’opera pubblica, in quanto ha lo scopo di accertare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte, in conformità del contratto.

Già nel parere funzione consultiva n. 21 del 21 giugno 2022, l’Autorità ha osservato che “la scelta dei collaudatori è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità” e che “per garantire lo svolgimento del collaudo secondo principi di correttezza, terzietà e imparzialità, il Codice appalti fissa una chiara disciplina in ordine alle incompatibilità della figura del collaudatore”.

Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nei lavori sottoposti al collaudo. Inoltre non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Infine, non possono fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. È compito dell’amministrazione aggiudicatrice svolgere le opportune verifiche non solo sui requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche sui profili di incompatibilità.

Cosa dice il codice – La norma del codice appalti (articolo 77 comma 4) che oltre a stabilire un regime di incompatibilità tra membro della commissione giudicatrice e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-amministrative relative all’appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto per le attività successive all’espletamento della procedura selettiva, stabilendo espressamente che “non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Secondo Anac il legislatore ha voluto preservare nella maniera più ampia possibile l’imparzialità di giudizio nello svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, prevedendo espressamente che anche dopo la conclusione dell’incarico, i componenti della commissione non possano svolgere alcuna altra funzione nell’ambito del contratto di cui si tratta, analogamente a quanto disposto anche per i collaudatori. Lo svolgimento dell’incarico di collaudo rappresenta certamente lo svolgimento di “un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Da questa norma si può desumere dunque una incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore.

Le verifiche  della SA- L’art. 102, c. 7 del Codice e le previsioni all’art. 216, comma 7, lett. c), del d.p.r. 207/2010 (ancora in vigore per effetto del disposto dell’art. 216, comma 16, del d.lgs. 50/2016) nonché l’art. 141, comma 5, del previgente d.lgs. 163/2006 richiedono all’amministrazione aggiudicatrice di  svolgere le opportune verifiche in ordine, non solo ai requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche dei profili di incompatibilità, come indicati dal comma 7 dell’art. 102 citato, che non garantiscono lo svolgimento del collaudo con correttezza, terzietà e imparzialità.

Simonetta Fabris


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