Ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura concorsuale (concorso o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’Amministrazione.

Se il bando non ha attitudine immediatamente escludente, in relazione ai requisiti di partecipazione, l’impugnazione può essere proposta unicamente dall’operatore economico che avesse partecipato alla gara

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 agosto 2019 n. 5924 Pres. Giovagnoli, Est. Grasso

A margine

Nella vicenda attinente al bando di gara del Comune di Catanzaro per l’affidamento, a titolo gratuito, di incarichi professionali per la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale (considerato legittimo dal Cons. Stato, sez. V, n. 4614/2017, in quanto connotato si da gratuità finanziaria ma non economica alla luce del ritorno di immagine), un ingegnere propone un ulteriore ricorso di fronte al Tar lamentando, questa volta, la natura escludente della previsione del disciplinare di gara che richiedeva ai potenziali concorrenti il possesso della laurea in ingegneria civile, impedendo la valorizzazione della propria laurea in ingegneria meccanica, sottratta ad apprezzamento di equipollenza.

Il Tar, con sentenza n. 1507 del 2.8.2018 accoglie il ricorso ritenendo la clausola in parola illegittima ove precludeva la partecipazione dei soggetti legittimamente iscritti, pur non avendo conseguito la laurea in ingegneria civile, alla sezione A, settore ingegneria civile e ambientale, dell’Albo degli Ingegneri.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato che non la riconosciuto la natura escludente della previsione di gara e, in conseguenza, ha ritenuto il ricorso  inammissibile per mancanza di legittimazione attiva del ricorrente che non aveva formalizzato la domanda di partecipazione alla gara.

La sentenza – Il collegio accoglie, quindi, il ricorso ricordando che, per consolidato intendimento, ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la sua determinazione  deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2012, n. 6260; cfr. altresì, Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494, che peraltro generalizza il principio anche ai bandi che non esplicitino la clausola di equipollenza, ritenendovi implicita l’equiparazione ex legeo.

Il principio poggia sul dovuto riconoscimento, in capo all’Amministrazione che indice la procedura selettiva, di un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o il contratto da eseguire.

Peraltro, nelle procedure evidenziali assoggettate alla disciplina dei contratti pubblici, la (necessaria) valorizzazione del canone di equipollenza trova fondamento nel generale divieto di restringere, senza idonea e congrua giustificazione, l’accesso paritario alle commesse pubbliche (cfr. artt. 30, 83 e 170 d.lgs. 50/2016).

Ciò posto, nel caso di specie il disciplinare di gara prevedeva che il progettista – responsabile del Gruppo di progettazione dovesse “essere in possesso di laurea in Pianificazione urbanistica e territoriale, od Architettura od Ingegneria civile o titolo equipollente in Italia o di altro Stato membro dell’Unione Europea, nonché abilitato all’esercizio della professione e iscritto al rispettivo ordine/albo professionale”.

La disciplina sul valore legale dei titoli di studio precedente alla riforma ordinamentale operata con il D.P.R. n. 328/2001 garantisce, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, il formale riconoscimento dell’equipollenza tra la laurea in ingegneria meccanica, conseguita secondo il vecchio ordinamento dalla controparte, e la laurea in ingegneria civile richiesta, con formula aperta, dalla documentazione di gara, in quanto utile alla iscrizione nella Settore A (civile e ambientale) dell’albo professionale.

È chiaro, quindi, che, poiché l’ordinamento consente, nei sensi chiariti, a soggetti titolari di diversi titoli di laurea l’esercizio di una medesima attività professionale (attraverso la garanzia dell’opzione per l’iscrizione nella comune sezione dell’albo professionale di riferimento), quei titoli, pur formalmente diversi, debbano essere acquisiti, ai fini in questione e per espressa volontà normativa, come sostanzialmente equipollenti.

La conclusione trae conforto dal rilievo che, nella fattispecie in esame, il disciplinare richiedeva, quale requisito di accesso, anche l’iscrizione al relativo albo professionale, evidenziando che i due requisiti (l’uno, evidentemente, strumentale all’altro: titolo di laurea e iscrizione all’albo) dovessero essere acquisiti congiuntamente e sistematicamente.

Inoltre, la clausola in contestazione scolpiva (in coerenza con il canone proconcorrenziale) una condizione di “equipollenza” non subordinata alla espressa e tassativa previsione di legge. Come è noto, in tal caso (cioè nelle fattispecie in cui la lex specialis di procedura ammetta una valutazione equipollenza tout court e non di equipollenza ex lege), all’Amministrazione è concessa (ed anzi: è imposta) una valutazione di “equivalenza sostanziale”, non limitata dalla tassatività del dato normativo (cfr.Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2012, n. 6260).

Le considerazioni che precedono inducono i Giudici di Palazzo Spada a trarre le seguenti conclusioni:

a) che il bando non aveva attitudine immediatamente escludente, in relazione ai requisiti di partecipazione vantati dall’odierno appellato;

b) che pertanto l’impugnazione poteva essere proposta unicamente dall’operatore economico che avesse partecipato alla gara (cfr. Stato, ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4);

c) che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato, in accoglimento della eccezione formulata dal Comune, inammissibile, per carenza delle condizioni dell’azione.

 Simonetta Fabris

 


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