In una procedura di gara il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza di due o più offerte uguali, al fine di individuare l’offerta migliore, si deve procedere mediante sorteggio in seduta pubblica.
Autorità nazionale anticorruzione,deliberazione 18 dicembre 2019, n. 1204, Presidente FF Merloni
A margine
Nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento, tramite il criterio dell’OEPV, di un incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e relazione sismica e di indagini geotecniche/geognostiche con base di gara pari a 17.000 €, un concorrente presenta all’ANAC un’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 evidenziando la presunta illegittimità della richiesta della stazione appaltante di presentazione di un’ulteriore offerta migliorativa in presenza di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, non prevista nella lettera di invito, richiedendo l’annullamento della procedura.
La delibera
L’Autorità richiama i contenuti del Bando Tipo n. 1 – Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, laddove in merito alla fase di apertura delle buste e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, è indicato che “nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica” (rif. pag. 44).
Ciò è stato ribadito anche con il Bando Tipo n. 3 – Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018.
Pertanto, nel caso in esame, l’ANAC ritiene l’operato della stazione appaltante non conforme al quadro normativo evidenziando che in una procedura di gara il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante, al fine di garantire una selezione del miglior offerente nel rispetto dei parametri e degli elementi propri del criterio prescelto, avrebbe dovuto procedere mediante sorteggio in seduta pubblica, così come indicato nei Bandi tipo richiamati.
di Simonetta Fabris