La mancata pubblicazione del capitolato d’oneri citato nella lex specialis incide sulla possibilità dei professionisti di comprendere l’oggetto dell’attività richiesta dall’Amministrazione e, quindi, di prendere consapevolmente parte alla gara rendendo illegittima l’intera procedura che, per la mancanza di qualsiasi descrizione dei servizi legali oggetto dell’appalto e delle modalità attraverso cui il professionista vincitore avrebbe dovuto prestare la sua attività, deve essere annullata.

Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, sentenza 3 luglio 2019, n. 8730 – Presidente Stanizzi, Estensore Fratamico

A margine

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati di una Provincia chiede al Tar l’annullamento di bando di gara a procedura aperta ex art. 60 Codice dei contratti con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicato da una CUC, per l’affidamento, per conto di un Comune, del servizio di patrocinio legale dell’ente relativamente al contenzioso civile, amministrativo, tributario, penale e stragiudiziale compreso le magistrature superiori, lamentando:

  • la mancata pubblicazione del capitolato d’oneri della gara che, pur citato dal disciplinare come atto nel quale erano illustrate le modalità attraverso le quali il servizio avrebbe dovuto essere prestato, “non…(era) stato pubblicato sul sito della CUC tra gli allegati a corredo del bando presenti nell’Albo Pretorio on line”;
  • la violazione della normativa a garanzia dell’equo compenso per i professionisti;
  • l’effetto distorsivo sulla concorrenza delle previsioni della lex specialis volte a richiedere ai concorrenti la produzione di un’attestazione, da parte di un istituto di credito, sulla loro capacità economico-finanziaria e di dotarsi di una copertura assicurativa;
  • l’ingiusta disparità di trattamento determinata dall’inserimento, tra i requisiti di ordine professionale, dell’iscrizione all’albo per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, irragionevolmente penalizzante per i professionisti più giovani;
  • la mancanza, nella lex specialis, di qualsiasi concreta indicazione dei servizi legali oggetto dell’appalto e l’inidoneità, in ogni caso, del bando a consentire ai partecipanti di orientarsi nella formulazione di offerte competitive, anche per l’impossibilità di formulare proposte “migliorative rispetto ad uno standard ignoto (e ignorato dal bando).

La sentenza

Il Tar ritiene le censure in parte fondate e meritevoli di accoglimento.

Fondata è, in primo luogo, la censura relativa alla mancata pubblicazione del capitolato d’oneri che avrebbe dovuto contenere l’illustrazione delle modalità con le quali il servizio messo a gara avrebbe dovuto essere prestato.

Infatti, tale allegato al bando, pur citato dal disciplinare, non risulta essere stato reso disponibile congiuntamente agli altri atti della lex specialis in tempo utile per la formulazione delle offerte da parte dei professionisti interessati e la suddetta mancanza, riguardando un atto essenziale della procedura, non può che minare alle fondamenta lo svolgimento dell’intera gara.

L’omessa pubblicazione del capitolato d’oneri non è stata efficacemente smentita neppure dalla CUC che non ha dimostrato di aver reso tempestivamente disponibile sul proprio sito in allegato al bando anche l’atto de quo.

Il suddetto vizio incidendo, come anticipato, sulla possibilità stessa dei professionisti di comprendere l’oggetto dell’attività richiesta dall’Amministrazione e, quindi, di prendere consapevolmente parte alla gara, rende illegittima l’intera procedura che, per la mancanza di qualsiasi descrizione dei servizi legali oggetto dell’appalto e delle modalità attraverso cui il professionista vincitore avrebbe dovuto prestare la sua attività, deve essere, dunque, annullata.

Non meritevoli di accoglimento risultano invece le ulteriori doglianze espresse in modo del tutto generico e astratto, in rapporto alla pretesa violazione della disciplina sul giusto compenso, sul carattere sproporzionato e vessatorio delle attestazioni richieste e delle clausole previste e sulla natura asseritamente discriminatoria del requisito dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, corrispondendo tale previsione, in realtà, ad una comprensibile necessità dell’Ente e potendo i professionisti più giovani ovviare alla mancanza di tale requisito eventualmente concorrendo in forma associata.

Il ricorso è, in ogni caso, accolto, con annullamento della procedura oggetto di causa.

di Simonetta Fabris


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