La stazione appaltante, nell’indire una procedura negoziata, non può addurre, quale motivazione sottesa al mancato invito del gestore uscente, nel caso in cui il precedente appalto sia stato assentito in favore di quest’ultimo facendo ricorso a una procedura aperta, la circostanza che il medesimo operatore sia già risultato aggiudicatario della medesima commessa posta in affidamento. Infatti, il criterio di rotazione di cui all’art. 57, c. 6 del d.lg. n. 163/2006 si applica con esclusivo riferimento al caso in cui il pregresso affidamento derivi da una procedura negoziata e la stazione appaltante indica una nuova procedura negoziata

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 10 gennaio 2013, n. 99, Pres. Lignani, Rel. Morelli

Commento – Il Consiglio di Stato fornisce ulteriori indicazioni in merito alla problematica concernente la presunta necessità, per una stazione appaltante intenzionata ad esperire una procedura negoziata, di invitare alla predetta procedura di gara anche il soggetto che riveste il ruolo di precedente appaltatore.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada chiariscono che, qualora il gestore uscente risulti affidatario a seguito dell’esperimento di una procedura aperta, la stazione appaltante non può addurre, quale motivazione sottesa al mancato invito, la circostanza che il medesimo appaltatore sia già risultato affidatario di una commessa avente contenuto analogo a quella posta in aggiudicazione, posto che il principio di rotazione recato dall’art. 57 c. 6 del d.lg. n. 163/2006 – che impone, di fatto, alle amministrazioni aggiudicatrici di allargare il più possibile il novero di soggetti potenzialmente destinatari di una commessa pubblica, escludendo pertanto la possibilità di inoltrare un invito agli stessi operatori già destinatari di un affidamento assentito dalla medesima stazione appaltante – trova applicazione solo nel caso in cui anche la precedente assegnazione sia il frutto di una procedura negoziata, non potendosi al contrario applicare tale principio qualora il pregresso affidamento derivi da una procedura aperta.

Sullo stesso argomento:

T.A.R. TOSCANA, FIRENZE, SEZ. III, sentenza 4 ottobre 2012, n. 1578 Nell’ambito di una procedura negoziata, è ravvisabile l’obbligo, imposto alla stazione appaltante, di motivare il mancato invito di una ditta che versa nella condizione di precedente affidataria.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 29 gennaio 2009, n. 8913 Un’amministrazione, in caso di indizione di nuova gara, ha facoltà di non invitare il soggetto che in precedenza abbia svolto il servizio, qualora ritenga compromesso il rapporto fiduciario tra le parti, dovendo peraltro adeguatamente motivare tale scelta.

T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. I, sentenza 15 aprile 2008, n. 372 Nell’ambito dell’attuale ordinamento riferibile alle procedure negoziate, non può essere riconosciuta, in capo al precedente gestore (affidatario a seguito di analoga procedura negoziata), alcuna pretesa qualificata ad essere ulteriormente invitato alla successiva procedura negoziata ovvero a conoscere le ragioni del mancato invito. Al contrario, si deve ritenere che un’Amministrazione sia tenuta a fornire una congrua motivazione nel caso in cui ritenga di estendere il nuovo invito anche al precedente gestore affidatario a seguito di una procedura negoziata.

Giorgio Lezzi

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