IN POCHE PAROLE …

La richiesta di accesso agli atti di gara deve essere presentata entro il termine massimo di 15 giorni  dalla comunicazione dell’aggiudicazione, per evitare il decorso  del termine di decadenza per la presentazione del ricorso.


Tar Catanzaro, sez. I, sent. 22 febbraio 2021, n. 359Pres. Pennetti, Est. Goggiamani


L’istanza di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” per la proposizione del ricorso solo se il concorrente  presenta la richiesta entro il termine massimo di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione.      


A margine

Fatto

La Sezione I del Tribunale calabro  ha ritenuto irricevibile il ricorso del secondo classificato in una gara per l’aggiudicazione di lavori di adeguamento sismico di un poliambulatorio, in quanto  presentato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo.

Per giungere a tale conclusione, il Collegio ha  affrontato la questione  preliminare  del dies a quo da cui far decorrere il termine dimezzato rispetto a quello ordinario  per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione nel caso in cui il ricorrente abbia presentato istanza di accesso agli atti di gara.

La sentenza

Il Collegio ha richiamato, innanzitutto, i principi enunciati dall”Adunanza Plenaria  del Consiglio di Stato, relativi alla decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione e alle proroghe in caso di proposizione di un’istanza di accesso. Su tali questioni, infatti,  si era formato un contrasto giurisprudenziale, dovuto al mancato coordinamento fra  l’art. 120 del codice del processo amministrativo, che fa  rinvio all’art. 79 comma 5 quater del codice dei contratti del 2006  sul termine di 10 giorni per l’accesso agli atti,, e l’art. 76 del codice dei contratti del 2016 , che non riproduce la stessa disposizione dell’art. 79 del vecchio codice (Cons. St, A.P.  sent. 2 luglio 2020, n. 12).

L’Adunanza Plenaria, sulle questioni controverse deferite  dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2215 del 2020,  ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1°  sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.

2° la presentazione della richiesta di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” per la proposizione del ricorso quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

3° se l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuta l’accesso o impedisce con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti.

4° Il termine entro il quale l’impresa è tenuta proporre istanza di accesso, in quanto incidente sul termine di decadenza dell’art. 120 c.p.a., è di  quindici giorni, analogicamente estendendo il termine previsto dall’art. 76, comma 2, nuovo c.c.p. per la p.a. per far accedere a quello ad quem per l’operatore per avanzare l’istanza di accesso per identità di ratio.

Sulla base di tali principi il Collegio ha ritenuto che  sussista  un termine finale esigibile dall’impresa per avere completa cognizione degli atti e lo individua in quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione; ciò serve ad evitare che  il termine di impugnazione sia rimesso alle iniziative di ostensione (consapevoli o meno) dell’operatore economico con inaccettabili conseguenze di incertezza sulla stabilità degli atti della procedura di evidenza pubblica e di conseguenza sui tempi del contratto.

Conclusioni

L’individuazione del dies a quo per l’impugnazione dipende, quindi,  non solo dall’obbligo del rispetto da parte della  stazione appaltante delle disposizioni sulle formalità inerenti all’informazione e alla pubblicazione degli atti, ma anche dal dovere di diligenza dell’impresa cui è imposto l’onere di effettuare l’accesso con una richiesta scritta entro un termine massimo di 15 giorni. E ciò,  – si aggiunge – anche in osservanza  del principio di leale collaborazione e buona fede nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione, sancito , dopo la novella del 2020,  dalla legge sul procedimento amministrativo (art. 1, comma 6, della L. 241 del 1990, aggiunto dall’art. 12, co 1, lett. Oa) D.L. 76/2020).


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