La decisione in commento si occupa del potere discrezionale della stazione appaltante di fissare requisiti – anche molto rigorosi, purché motivati adeguatamente – per l’accesso alle gare pubbliche.Nel caso di specie, il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza 4 gennaio 2017, n. 9, CdS 9_2017 ) ha rigettato il ricorso proposto da un’impresa aveva impugnato la revoca dell’aggiudicazione (inizialmente effettuata in suo favore) di una gara per la manutenzione di impianti tecnologici di particolare complessità.

La revoca era stata disposta a causa della mancanza del requisito di partecipazione in capo all’aggiudicataria.

La ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’ex articolo 42 del Dlgs 163/2006, nonché eccesso di potere per violazione del bando di gara e del disciplinare tecnico, per ingiustizia manifesta, per violazione del principio della par condicio, per illogicità e per irrazionalità e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, commi 1, 42 e 46, comma 1-bis, del Dlgs 163/2006.

Il TAR, adito in primo grado, aveva respinto il ricorso affermando che le amministrazioni possono prescrivere requisiti di partecipazione alle gare pubbliche che si sostanziano nel comprovato svolgimento di servizi analoghi a quello che è oggetto di gara, al fine di conseguire la preventiva dimostrazione dell’affidabilità del concorrente con riguardo alle specifiche prestazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 42 del Dlgs n. 163 del 2006. I bandi di gara possono, quindi, prevedere requisiti di capacità più rigorosi di quelli indicati dalla legge; per quanto attiene, poi, alla dedotta illegittimità del dispositivo contenuto del bando di gara, nella parte in cui richiede che il possesso del suddetto requisito debba essere comprovato «a pena di esclusione» dalla «esecuzione di almeno un servizio d’importo non inferiore a quello a base di gara (IVA esclusa)», il Tar non ritiene che la stazione appaltante avesse superato i limiti al suo potere discrezionale , soprattutto in relazione all’oggetto specifico dell’appalto in controversia. Per il Tar, inoltre, non risultava che la ricorrente avesse adeguatamente comprovato il possesso del requisito di capacità tecnica relativo alla richiesta contenuta nel bando di gara.

Il Consiglio di Stato ha aderito integralmente al principio enunciato dal Tribunale di merito.


Stampa articolo