Va rimessa all’esame dell’Adunanza plenaria la questione sulla necessità o meno di avviare, anche per il caso di richiesta di verifica proveniente dalla stazione appaltante,  la procedura di regolarizzazione del DURC prima di procedere all’esclusione del concorrente dalla gara.

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 29 settembre 2015, n. 4542, Pres. Virgilio, Est. Veltri


A margine

Com’è noto, solo  le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali sono ostative al rilscio del D.U.R.C. (art. 38 d.lgs n. 165 del 2006) e, quinid, impediscono all’operatore economico di partecipare alle gare pubbliche. Le irregolarità gravi sono quelle definite dal decreto del Ministero del lavoro del 24 ottobre 2007, che, all’art. 8, precisa che non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento dellimporto omesso entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.

L’art. 7 dello stesso DM 24 ottobre 2007 (nello stesso senso l’art. 31, c. 8, del decreto – legge n. 69 del 2013) prevede in caso  di mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, il “soccorso istruttorio”: gli Enti interessati prima di rilasciare un DURC negativo invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Come ricorda la stessa Sezione nell’ordinanza annotata, la rimessione della questione all’adunanza plenaria si rende necessaria in quanto la giurisprudenza amministrativa ha espresso due orientamenti in ordine alla possibilità di applicare il meccanismo della regolarizzazione in sede di controllo della regolarità contributiva nel momento della gara da parte della stazione appaltante. Secondo l’orientamento prevalente il cd. preavviso di DURC negativo non si applica in caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica dell’autodichiarazione prodota dal concorrente (si veda l’articolo in questa Rivista di Simonetta Fabris su “Conflitti giurisprudenziali sulla regolarizzazione del “DURC”). Mentre un secondo più recente ma ancora minoritario orientamento afferma l’esatto contrario (Sezione V, 14 ottobre 2014, n. 5064 ). Favorevole all’obbligo di applicare il meccanismo della regolarizzazione anche alle veriche della stazione appaltante è la IV sezione nell’ordinanza n. 4542/2015 in esame.

La questione assume rilievo, come annota la stessa Sezione, solo per le procedure relative al periodo antecedete al 1° luglio 2015. Da questa data, infatti, è entratato in vigore il D.M. 30 gennaio 2015, di attuazione dell’art. 4  del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 sulla semplificazioni in materia di D.U.R.C., che  all’art. 4 , come precisato dalla circolare  circolare del Ministero  del lavoro e delle politiche sociali n. 19/2015, ha introdotto l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione anche ai fini di qualificare come “definitivamente accertate” le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006” e, quindi, anche  anche se l’interrogazione sia compiuta dalla stazione appaltante in funzione di verifica.

 


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