Pubblichiamo il parere del Consiglio naz.le forense del 21 dicembre 2017 sulle linee guida per l’affidamento di servizi legali elaborate dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016 su cui il Consiglio di Stato ha sospeso l’emissione del proprio parere in attesa di acquisire le posizioni del suddetto Consiglio, del Ministero della Giustizia, del Ministero dei Trasporti e del Dipartimento per le politiche comunitarie.
In sostanza se, per l’ANAC, anche gli incarichi legali esclusi dall’applicazione del Codice di cui all’art. 17, c. 1, lett. d), in ossequio all’art. 4 dello stesso provvedimento, devono essere affidati secondo delle minime regole comparative di par-condicio, per il Consiglio nazionale forense è sufficiente dimostrare il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa potendo pertanto ammettere anche incarichi intuitus personae, a carattere fiduciario, a favore di avvocati.
In particolare, secondo il Consiglio forense, per questo tipo di incarichi, l’acquisizione del curriculum e la motivazione della scelta dell’avvocato individuato, costituirebbero sufficienti presidi di trasparenza amministrativa.
Gli altri servizi legali sottoposti alla disciplina del Codice, ai sensi del combinato disposto dell’Allegato IX al Codice e degli artt. 140 e ss., dovrebbero invece esser affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica “semplificato” nei termini e secondo i presupposti indentificati dalle relative norme così come ammesso dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia, sez. II, sentenza 11 dicembre 2017, n. 1289) a conferma della posizione già espressa dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2730 del 2012.
Parere del Consiglio naz.le forense del 21 dicembre 2017