Il presunto omesso rispetto dei Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica di cui al d.m. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 non viene ovviamente ad integrare una qualche clausola direttamente impeditiva della partecipazione della ricorrente alla procedura; né può sostenersi che l’omesso rispetto dei cd. C.A.M. venga a rendere <impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara> come sostenuto dalla ricorrente risultando del tutto indimostrata la “stima” del valore economico di tale omissione (€ 813.542,00) contenuta nel secondo motivo di ricorso.
Tar Toscana, Firenze, sez. I, sentenza 26 giugno 2020, n. 801, Presidente Atzeni, Estensore Viola
A margine
A seguito di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione, mediante project financing ex art. 183 D.Lgs. 50/2016, del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica e semaforica da parte di un Comune, un’impresa non partecipante alla gara chiede l’annullamento del bando e dell’aggiudicazione.
In particolare l’impresa ritiene che l’omessa considerazione, da parte degli atti di gara, dei Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica di cui al d.m. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 non le abbia consentito di partecipare avendo reso impossibile la formulazione di un’offerta consapevole e congrua.
La sentenza
Il Tar ritiene il ricorso inammissibile aderendo all’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui si deve escludere che un <soggetto che non abbia presentato la domanda di partecipazione alla gara sia legittimato ad impugnare clausole del bando che non siano “escludenti”, dovendosi con tale predicato intendersi quelle che con assoluta certezza gli precludano l’utile partecipazione> (Cons. Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4, punto 18.5). Del tutto specularmente, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha poi riaffermato, sulla base di diverse ragioni sistematiche e di ordine pratico, <il consolidato principio secondo il quale le clausole del bando che non rivestono certa portata escludente devono essere impugnate dall’offerente unitamente all’atto conclusivo della procedura di gara> (punto 19.2.5).
Nel caso di specie, il presunto omesso rispetto dei Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica di cui al d.m. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 non viene ad integrare una qualche clausola direttamente impeditiva della partecipazione della ricorrente alla procedura; né può sostenersi che l’omesso rispetto dei cd. C.A.M. venga a rendere <impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara> come sostenuto dalla ricorrente risultando del tutto indimostrata la “stima” del valore economico di tale omissione (€ 813.542,00) contenuta nel secondo motivo di ricorso.
Tale conclusione, con riferimento alla problematica della legittimazione e dell’interesse all’impugnazione del bando da parte di ricorrente che non abbia partecipato alla procedura, non incide poi per nulla sull’inderogabilità del rispetto dei cd. C.A.M. già affermata dallo stesso Tar Firenze (sulla base del richiamo all’art. 34 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) con la sentenza 14 maggio 2018, n. 645, con riferimento alla diversa ipotesi del ricorrente che abbia partecipato alla gara e contesti, sotto tale profilo, l’esercizio del potere di aggiudicazione.