Con delibera n. 15/SezAut/2017/QMIG, depositata il 23 giugno 2017,  la Corte si pronuncia definitivamente in merito alla possibilità di qualificare off balance (ai fini del rispetto del patto di stabilità) il leasing finanziario in costruendo.

Corte dei conti, Sezione Auonomie, delibera 23 giugno 2017 n. 15, Pres. Corte Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO –  Relatori Consiglieri Alfredo Grasselli e Rinieri Ferone 

La Sezione Autonomie – su “sollecitazione” della Corte dei Conti per la Lombardia, che aveva rilevato una potenziale incompatibilità fra la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici e quella contabile applicabile agli enti locali, che considerava (tout court) come indebitamento le diverse forme di leasing – ha chiarito che, alla luce di quanto previsto dal d.lg. n. 50/2016, anche il leasing finanziario in costruendo, laddove qualificabile come PPP “regolamentato” (quindi: con effettiva allocazione dei rischi in capo al privato), non è considerato investimento finanziato da debito, e ciò in deroga a quanto stabilito al paragrafo 3.25 del Principio contabile concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lg. n. 118/2011, per come modificato dal dal d.lg. n. 126/2014.

Questa la sintesi del ragionamento operato dalla Sezione autonomie: “Conclusivamente, la locazione finanziaria di opere pubbliche rappresenta una specie che ricade sotto la disciplina del negozio di partenariato, laddove la realizzazione dell’opera, la sua disponibilità e la percezione delle sue utilità da parte dell’operatore economico corrispondano allo schema negoziale tipico del partenariato ed il regolamento delle relative pattuizione rifletta i parametri ed i criteri di cui all’art. 180 d.lgs. n. 50/2016. Elemento discriminante per la qualificazione di contratto di PPP non rilevante ai fini dell’indebitamento è l’espressa pattuizione dell’assunzione dei rischi da parte dell’operatore economico

[…] Le procedure di realizzazione in partenariato di opere e servizi pubblici sono state sistematizzate nel nuovo codice dei contratti pubblici, per cui l’art. 3, comma 17, l. n. 350/2003 e l’esplicitazione che ne fa il punto 3.25 del principio contabile applicato vanno letti anche in combinato disposto con le disposizioni contenute negli art. 3, co. 1 lett. eee) e 180 del predetto codice che hanno codificato, rispettivamente, la causa ed il regolamento negoziale generale delle operazioni di partenariato. In particolare rileva l’art. 180 che, nel declinare il regolamento negoziale tipico del partenariato in conformità all’art. 3 comma 1 lett. eee), statuisce che il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico, nel rispetto dell’equilibrio economico del contratto, comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi. I contratti nei quali l’allocazione dei rischi rimane in capo all’operatore economico privato, in coerenza con i principi dettati da Eurostat, non devono essere registrati come debiti”.

Viene così finalmente precisato che, laddove due dei tre rischi propri delle diverse forme di PPP contemplate dal Codice (vale a dire: rischio di costruzione, di domanda e di disponibilità) vengano in concreto allocati in capo al privato, anche il leasing in costruendo può essere qualificato off balance, con evidenti e positive ricadute sul patto di stabilità degli enti locali.

E’ quindi prevedibile un nuovo interesse da parte degli enti locali a tale rilevante forma di PPP, che nel recente passato era stato “raffreddato” a causa dal contenuto di numerose decisioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti che avevano escluso, di fatto, di poter aderire alla (condivisibile) tesi oggi definitivamente delineata dalla Sezione Autonomie.


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