L’art. 34 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» (c.d. sblocca Italia), ha apportato una importante modifica in tema di ricorso all’avvalimento ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

La disposizione normativa in questione dispone infatti al c. 2 che «All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il comma 1 [che come noto consente il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai fine di soddisfare la richiesta, contenuta nei bandi di gara, relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e organizzativo] non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Viene così superato – con un intervento del legislatore – l’orientamento giurisprudenziale con cui era stato ritenuto «legittimo il provvedimento con il quale il Comune ha disposto l’aggiudicazione di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in favore di una società che, al fine di dimostrare il requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49, D.Lgs. n. 163/2006»   (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 04/07/2013, n. 5153), prospettazione, questa, cui aveva aderito anche il Consiglio di Stato, secondo cui «in materia di gare pubbliche di appalto la portata generale dell’istituto dell’avvalimento è circostanza ormai acquisita nell’ordinamento italiano nel rispetto della normativa comunitaria. La facoltà di avvalersi di tale istituto è stata riconosciuta ammissibile anche per integrare requisiti economico – finanziari o tecnici o organizzativi per l’iscrizione agli albi professionali, qual è l’albo dei gestori ambientali»  (Cons. St., sez. V, 08/10/2011, n. 5496).

Si tratta di un provvedimento – in merito al quale, prima di esprimere un giudizio definitivo circa la sua concreta portata, risulta necessario attendere la relativa conversione in legge – che pare aderire alla più restrittiva impostazione avallata dall’AVCP (oggi A.N.AC.), che, con propria deliberazione n. 28 del 19 giugno 2013, aveva ritenuto che l’iscrizione al citato albo «appare  ascrivibile alla categoria delle iscrizioni non suscettibili di avvalimento poiché si ritiene che essa sia requisito soggettivo legato al possesso di requisiti personali attinenti all’idoneità professionale, sottoposto in virtù di legge nazionale di settore a limitazioni inerenti i soggetti abilitati ad esercitare le attività ivi previste, tra cui quelle di raccolta e trasporto rifiuti, mediante un meccanismo autorizzatorio basato su condizioni strettamente personali, al cui rilascio è deputato un organismo pubblico, l’Albo nazionale gestori ambientali, appunto».


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