La circostanza che, con l’applicazione del criterio del “massimo ribasso”, non vi sarebbe esplicazione di alcuna discrezionalità nella decisione finale (il che renderebbe irrilevante la conoscenza “anticipata” del dato economico), non è argomentazione convincente in quanto non è ammissibile “confondere” elementi attinenti alla fase di ammissione in sede di esame della documentazione amministrativa da quella di apertura dell’offerta economica, in quanto, potenzialmente, potrebbero sussistere riflessi sulle decisioni di ammissioni/esclusioni da parte della Commissione.

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, sentenza 3 luglio 2019, n. 604 – Presidente Scano, Estensore Flaim

A margine

In seguito di una procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo globale delle contravvenzioni di un Comune per 36 mesi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, svolta tramite RdO su MEPA, una ditta viene esclusa a causa dell’inserimento dell’offerta economica nella busta della documentazione amministrativa (con indicazione della percentuale di ribasso proposta).

Pertanto l’impresa ricorre al Tar contestando la propria esclusione nonché il principio del “massimo ribasso” utilizzato nella procedura anziché l’OEPV.

Il Comune controbatte affermando:

  • la legittimità del proprio operato avendo la Commissione, anticipatamente appreso, al momento dell’apertura della busta contenente i documenti amministrativi, anche il dato economico offerto dalla ditta.
  • che il servizio da affidare ben poteva essere governato dal solo esame dell’offerta economica al ribasso in quanto non caratterizzato da “elevata difficoltà”; e tale elemento risulterebbe pacificamente confermato anche dalla circostanza che pure la precedente gara, aggiudicata alla ricorrente, aveva utilizzato il medesimo criterio senza previsione di esame di offerte tecniche.

La sentenza

Il Tar ritiene che la ricorrente è stata correttamente e doverosamente esclusa dalla gara in quanto, per suo errore, ha inserito l’offerta economica nella busta amministrativa rendendo edotta la Commissione di un dato che doveva, in quella prima fase, rimanere obbligatoriamente segreto.

Infatti, solo nella seconda fase, dopo l’ammissione di tutti i concorrenti in regola con la documentazione, avrebbero dovuto essere aperte le relative offerte economiche.

La circostanza che, con l’applicazione del solo criterio del “ribasso”, non vi sarebbe esplicazione di alcuna discrezionalità nella decisione finale (il che renderebbe irrilevante la conoscenza “anticipata” di un dato oggettivo), non è argomentazione convincente in quanto non è ammissibile “confondere” elementi attinenti alle due fasi, anche perché, potenzialmente, potrebbero sussistere riflessi sulle decisioni di ammissioni/esclusioni da parte della Commissione.

L’esclusione della ricorrente determina quindi la carenza di legittimazione attiva della stessa a contestare la procedura (con la pretesa applicazione di un diverso criterio di valutazione), dalla quale la società risulta ormai estranea.

In ogni caso, qualora la pretesa fosse qualificabile in termini di interesse “strumentale” all’annullamento dell’intera gara, il Collegio evidenzia che il Comune ha adottato una disciplina appropriata e coerente (oggi, come nella precedente selezione, di cui era stata aggiudicataria la stessa ricorrente), ritenendo che il servizio in esame non fosse tale, in termini di complessità e difficoltà, da richiedere l’elaborazione di <offerte tecniche> da parte degli aspiranti all’aggiudicazione del servizio.

Si tratta infatti di un servizio già elaborato e collaudato (svolto con dotazioni informatiche personalizzabili dall’aggiudicatario), che non richiedeva integrazioni o modifiche (con garanzia del risultato), essendo prevalente l’aspetto economico di risparmio delle risorse pubbliche.

 

 

 


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