IN POCHE PAROLE…

Il segretario comunale non ha competenza, in termini generali, ad adottare il provvedimento di aggiudicazione di una gara, trattandosi di decisione a valenza esterna.

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza 5 ottobre 2022, n. 1653 – Pres. Pennetti, Est. Levato

E’ illegittimo per vizio di incompetenza il provvedimento di aggiudicazione adottato dal segretario comunale anziché dal  dirigente del settore

In capo al segretario comunale non è rinvenibile in termini generali e sulla scorta del regime giuridico vigente, una cognizione all’adozione di provvedimenti con efficacia esterna.

La competenza all’emanazione degli atti a rilevanza esterna quando assumano valenza decisoria, come nella fattispecie del provvedimento di aggiudicazione, compete al dirigente del settore. 

A margine

Il caso – Un’impresa impugna il provvedimento di aggiudicazione di una gara a favore della contro interessata lamentando, tra l’altro, il vizio di incompetenza, in quanto l’aggiudicazione gravata è stata adottata dal segretario comunale e non dal dirigente del Comune, così come richiesto dal combinato disposto degli artt. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 107 D. Lgs. n. 267/2000.

In particolare, la determinazione avversata risulta essere stata emanata dal segretario comunale previa avocazione a sé della competenza senza dare conto della circostanza che il dirigente preposto all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione si sia trovato in una condizione di conflitto di interesse.

La sentenza

Il Tar accoglie il ricorso con annullamento del provvedimento di aggiudicazione evidenziando che, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 31, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e 107, commi 2, 3, D. Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente del settore la competenza all’emanazione degli atti a rilevanza esterna quando assumano valenza decisoria, come nella fattispecie il provvedimento di aggiudicazione. Al segretario comunale, in base all’art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 spettano di contro “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente…”.

Il vizio di incompetenza  – Alla luce del quadro normativo delineato è da ritenersi integrato il vizio di incompetenza, posto che in capo al segretario comunale non è rinvenibile in termini generali e sulla scorta del riportato regime giuridico, una cognizione all’adozione di provvedimenti con efficacia esterna.

In senso contrario, infatti, non può assumere rilievo la deduzione della diesa comunale, la quale richiama l’art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui il segretario può essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi e, quindi, assumere le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3. Nella documentazione versata in giudizio, infatti, non si rinviene alcun “provvedimento motivato del sindaco” che, in base al richiamato art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, abbia attribuito al segretario comunale la specifica cognizione. Né, ancora, è dato individuare riferimenti normativi idonei a giustificare l’avocazione della competenza in capo segretario del Comune, atteso che non si attaglia alla fattispecie l’art. 101, comma 1, del contratto collettivo della dirigenza del 17.12.2020, rubricato “Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario”, laddove consente al segretario “l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento”, non sussistendo nel caso in esame alcun inadempimento del dirigente incaricato.

Il CCNL 17.12.2020, art. 101, c. 1 prevede le “Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario” stabilendo che: “1. Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000 l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.”

 


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