IN POCHE PAROLE …
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024, il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il decreto è stato pubblicato, per ragioni di massima urgenza, senza note. Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 22 gennaio 2025, il testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note.
D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209
fonte: www.gazzettaufficiale.it
D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209_PDF
Il decreto correttivo, in vigore dal 31 dicembre 2024 (art. 97), modifica ben 69 articoli del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, abroga l’art. 109 sui requisiti reputazionali dell’impresa (rating di legalità) e aggiunge altri tre articoli:
– l‘art. 82-bis che prevede la possibilità di inserire nei documenti di gara un “Accordo di collaborazione”, redatto in conformità al nuovo allegato II. 6, con il quale le parti stabiliscono gli obiettivi della collaborazione, preordinate alla prevenzione delle controversi che possano insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto;
– l’art. 225 – bis, che introduce ulteriori disposizioni transitorie;
– l’art. 226 – bis , con modifiche alle modalità di delegificazione della normativa di attuazioni, ad oggi contenuta negli allegati al codice.
La normativa di attuazione
Gli articoli dal 73 al 95 del d.lgs. 209 introducono integrazioni e correzioni agli allegati al Codice relativi alla normativa di attuazione ed esecuzione. In particolare, il D.Lgs. 209/2024 aggiunge tre nuovi allegati: all’art. 73, l’Allegato I.01 sui contratti collettivi di lavoro, all’art. 82-bis l’allegato II.6 e all’art. 86 l’allegato II.2-bis sulle modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi, sia per i contratti dei lavori che per quelli relativi ai beni e servizi; sostituisce l’intero allegato l’Allegato V.2. sulla disciplina del Collegio consultivo tecnico; e modifica diversi altri allegati, anche solo per inserire una nuova denominazione (ad. es. art. 87 che modifica la intitolazione dell’allegato II.3).
Quindi, a seguito dell’entrata in vigore del correttivo, il codice è ora formato da 231 articoli e da 41 Allegati, che restano in attesa di essere sostituiti , con regolamenti da adottare con le modalità indicate all’art. 72.
Le novità
Fra le tante novità, alcune significative riguardano:
- la specifica disciplina sull’equo compenso nelle gare di progettazione, con la distinzione fra appalti sopra la soglia e quelli sotto (art. 1 di modifica dell’art. 8 comma 2; art. 41 con l’aggiunta, fra l’altro, dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater);
- il restyling della clausola di revisione prezzi (art. 23 di modifica dell’art. 60; art. 41 di inserimento all’art. 119 del comma 2-bis circa l’obbligo di inserire anche nel contratto di subappalto l’obbligo della clausola revisionate; art. 73 con l’inserimento del nuovo Allegato II.2-bis);
- la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM, dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti di importo superiore a 2 miliardi di euro o alla soglia di rilevanza europea nei casi di beni culturali;
- il rafforzamento della tutela delle micro, piccole e medie imprese (art. 24 con l’ inserimento all’art. 61, sui contratti riservati, del comma 2-bis; art. 41, con la modifica dell’art. 119 sul subappalto);
- la modifica della disciplina delle tutele lavoristiche (art. 2, che modifica l’art. 11 e inserisce il nuovo all. I.01, sui parametri per individuare );
- il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 25 e art. 26, di modifica, rispettivamente dell’art. 62 e dell’art. 63; art. 88 di modifica dell’allegato II.4);
- l’introduzione della esclusiva possibilità del subappaltatore della possibilità di utilizzare i certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti, relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite, per ottenere o rinnovare la SOA (art, 41 di modifica del comma 20 dell’art. 119;
- la possibilità di nominare il RUP fra i dipendenti di altre amministrazioni, in caso di accertata carenza di personale in possesso dei requisiti prescritti dall’allegato I.2 (art. 4 di modifica dell’art. 15, comma 2);
- l’estensione degli incentivi tecnici a tutto il personale e, quindi, anche ai dirigenti, ammessi finora ad usufruirne solo per gli interventi inseriti nel PNRR e fino al 2026 ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023 art. 8, e relativa legge di . di conversione 41/2023 (art. 16 di modifica dell’art. 45, comma 2);
- la specificazione delle fattispecie in cui è consentito procedere alle varianti in corso d’opera e una definizione più ampia di modificazione non sostanziale (art. 42 di modifica dell’art. 120);
- la definizione del contenuto dell’unico livello di progettazione di servizi e forniture (All.I.7, art. 4-bis), che mancava , nonostante il rinvio all’allegato I.7 operato dal comma 12 dell’art. 41 del d.lgs. 36.