IN POCHE PAROLE …
Il RUP può svolgere il ruolo di presidente della commissione giudicatrice anche nel soprasoglia; pure negli enti locali ?
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza n. 4016 del 28/10/2024 – Pres. D. Sabatino, Est. R.M. Palmieri
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice contratti pubblici)
D.Lgs. 18 agosto 200o, n. 267 (TUEL)
Come noto, la figura del responsabile unico di Progetto (RUP) rappresenta uno degli istituti centrali del sistema degli appalti pubblici. Questa figura, introdotta dal codice dei contratti pubblici del 2006 (art. 10 D.Lgs 167/2006), rafforzata nella seconda edizione del codice del 2016 (art. 31 D.Lgs. 50/2016), è stata ulteriormente ridefinita dal nuovo codice del 2023 (art. 15 e All. I.2. D.Lgs. 36/2023).
Infatti, il legislatore del nuovo codice attribuisce al RUP, in un contesto giuridico e operativo in continua evoluzione, un ruolo sempre più strategico, sia nella gestione delle procedure di affidamento, sia nella fase di realizzazione degli interventi, al fine di promuovere efficienza, trasparenza e qualità nell’impiego delle risorse pubbliche per quanto attiene all’area di attività concernente gli appalti pubblici e le concessioni.
In conseguenza, introduce criteri e requisiti più stringenti per la nomina di questa figura, richiedendo, in proporzione alla complessità dell’intervento, competenze adeguate al livello di difficoltà tecnica, giuridica e gestionale del progetto, al fine di evitare inefficienze e criticità operative.
Al correttivo del codice, allo stato all’esame della commissione Ambiente della Camera, il compito di eliminare discrasie fra il testo e l’allegato I.2 e fare chiarezza su funzioni e compiti per alcuni non trascurabili aspetti, fra cui quello relativo al ruolo che può assumere all’interno della commissione giudicatrice di cui all’art. 93 del D.Lgs. 36/2023.
Nel frattempo, il Consiglio di Stato prova a risolvere il quesito sulla possibilità che il RUP svolga la funzione di Presidente della commissione di gara, anche nel soprasoglia.
La pronuncia del Consiglio di Stato
Con l’ordinanza annotata, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato respinge, seppure solo in fase cautelare e salvo gli approfondimenti rinviati al merito, la tesi del ricorrente, secondo cui, sotto il vigore del nuovo codice degli appalti (art. 93 co. 3 D.Lgs. n. 36/2023), il RUP potrebbe unicamente “far parte” della commissione giudicatrice, ma non anche svolgere il ruolo di presidente.
I Giudici di Palazzo Spada, quindi, chiariscono quale ruolo possa svolgere il responsabile unico di progetto (RUP) all’interno della commissione giudicatrice negli appalti pubblici, esprimendosi positivamente in merito alla possibilità che il RUP assuma per i contratti di rilevanza comunitaria (ex art. 14 comma 4, del D.Lgs. 36/2023) anche la funzione di presidente della commissione.
La conclusione, secondo i giudici amministrativi, quindi, è che il nuovo codice degli appalti , limitandosi a prevedere all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023) che possa “far parte” della commissione giudicatrice, senza alcun limite al riguardo, non preclude al RUP la possibilità di presiedere la commissione giudicatrice.
L’articolo 93 stabilisce, in particolare, che la commissione giudicatrice deve essere composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie, dotati delle necessarie competenze professionali e inquadramenti giuridici adeguati. La norma consente inoltre la presenza di professionisti esterni, ma solo in caso di indisponibilità di figure interne idonee, e nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione. In questo framework normativo, il RUP può ricoprire un ruolo nella commissione, anche come presidente.
La Quinta Sezione ha inoltre sottolineato che il nuovo codice consente esplicitamente al RUP di presiedere la commissione negli appalti cosiddetti «sotto soglia» (art. 48, D.Lgs. n. 36/2023). Alla luce di questa previsione, non vi è motivo di ritenere che tale possibilità debba essere esclusa per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, in assenza di una norma che disponga diversamente.
Questa interpretazione conferma una certa flessibilità nella definizione del ruolo del RUP all’interno delle procedure di gara, in linea con le esigenze di competenza e trasparenza richieste dalla normativa vigente.
E’ da evidenziare che il RUP – dirigente non può essere beneficiario degli incentivi alle funzioni tecniche, in quanto espressamente escluso dall’art. 45, comma 4, ultimo periodo del codice (“4. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale“). Occorre attendere il testo definitivo del disegno di legge del decreto correttivo al codice dei contratti (consegnato lo scorso 11 novembre alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, come Atto di Governo n. 226) [1], che nella prima versione prevedeva l’eliminazione di tale divieto, poi scomparsa nell’ultima versione.
La presidenza della commissione giudicatrice negli enti locali
Se questo è vero per gli appalti e le concessione sopra le soglie di rilevanza comunitaria, in generale, per le amministrazioni aggiudicatrici, un discorso a parte dovrebbe valere per gli enti locali. Questo, in quanto, l’art. 107 del TUEL è stato modificato dall’art. 229, comma 3, in relazione al solo articolo 51, ossia per le sole commissioni di gara nel sottosoglia, per le quali è legittima la presidenza assegnata ad un Rup non dirigente. Infatti, ‘art. 107 del TUEL, dopo la novella introdotta dal codice, prevede al comma 3 «Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: lett. a), «la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento (rectius “responsabile unico del progetto”) […].
Ne consegue, che nell’ordinamento degli enti locali, solo il RUP dirigente può presiedere la commissione giudicatrice, in quanto la deroga per la presidenza delle commissioni di gara alle funzioni dirigenziali vale solo per il sottosoglia. Come recita il brocardo latino “in claris non fit interpretatio“, mentre la ricerca dell’effettiva volontà del legislatore deve avvenire solo nel caso in cui la lettera della norma da interpretare sia ritenuta non chiara o equivocabile.
Giuseppe Panassidi, avvocato
[1] Le Commissioni parlamentari dovranno esprimere il parere entro l’11 del prossimo mese.