Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76: Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, in vigore dal 24/08/2018.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti stabilendo che i progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere, di cui all’Allegato 1 al decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal medesimo decreto, a dibattito pubblico ovvero ad un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull’opportunità e sulle soluzioni progettuali.

Relativamente ai soggetti coinvolti nel processo, oltre all’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, è introdotta la Commissione nazionale per il dibattito pubblico e la figura del coordinatore per la progettazione e la gestione del dibattito.

Quest’ultimo, in particolare, è individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti ovvero, in assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti richiesti, dall’amministrazione aggiudicatrice mediante le procedure per l’affidamento di appalti di servizi previste dal Codice dei contratti. Per l’assunzione dell’incarico è richiesta comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.

Circa la procedura, l’amministrazione deve individuare, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un’opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Il dibattito è avviato con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore del dossier di progetto dell’opera e consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e di raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.

Ha una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto.

Scaduti i 4 mesi, il coordinatore del dibattito presenta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore, nonché alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, una relazione conclusiva sull’andamento dell’intera procedura. L’amministrazione, entro i due mesi successivi dalla ricezione di tale relazione, presenta il proprio dossier conclusivo.

il DPCM prevede un disciplina transitoria per l’applicazione del dibattito. In particolare, l’istituto si applica alle opere di cui all’Allegato 1 per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre, dell’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato adottato successivamente alla data dell’entrata in vigore del DPMC. Se il provvedimento, o la determina a contrarre, sono adottati prima della data di entrata del decreto, è consentita l’indizione volontaria del dibattito pubblico.

Nelle more dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità ovvero al progetto preliminare.

Da ultimo, il DPCM prevede che, non si effettua il dibattito pubblico:

a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 (difesa e sicurezza) e 163 (Contratti secretati) del Codice e per quelle di difesa nazionale di cui all’articolo 233 del decreto legislativo n. 66/2010;

b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;

c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.


Stampa articolo